Illegittimazione passiva dell’ASL per le prestazioni sanitarie accreditate: il debitore è l’ente incaricato del pagamento (Cass. civ. Sez. 1 n. 19388 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti tra strutture private convenzionate e aziende sanitarie locali, ai sensi dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, il soggetto obbligato al pagamento del corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento è l’ente incaricato del pagamento, individuato come autonomo centro di imputazione delle obbligazioni, con esclusione di ogni responsabilità, anche sussidiaria, dell’azienda sanitaria locale. Detta regola si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502/1992 e, nella Regione Abruzzo, trova fondamento nell’art. 122 della legge regionale n. 15/2004, che ha individuato nella F.I.R.A. S.p.A. l’organismo di gestione e monitoraggio finanziario del fondo sanitario regionale. Il contrario orientamento della parte ricorrente, che prospetti il ruolo dell’ente come meramente esecutivo, configura un’inammissibile critica al consolidato indirizzo di legittimità, ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo ottenuto da una casa di cura privata nei confronti dell’azienda sanitaria locale per il pagamento di prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento negli anni dal 2006 al 2008. L’azienda sanitaria proponeva opposizione, eccependo il difetto di legittimazione passiva e sostenendo che il soggetto obbligato fosse la società finanziaria regionale, quale ente incaricato della gestione e liquidazione del fondo sanitario. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo; la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello, che individuava nella società finanziaria il soggetto passivamente legittimato, anche per le prestazioni relative all’annualità 2008. Avverso tale sentenza la casa di cura proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, riguardanti la legittimazione passiva per le prestazioni del biennio 2006-2007 e per quelle del 2008. Il ricorrente sosteneva che l’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993 avesse rilevanza solo sul piano esecutivo e non incidesse sulla titolarità sostanziale del rapporto obbligatorio, che sarebbe rimasta in capo all’azienda sanitaria.
Il Collegio ha invece ribadito il consolidato orientamento di legittimità, che individua nell’ente incaricato del pagamento il debitore nei confronti delle strutture accreditate. In particolare, la giurisprudenza citata — tra cui Cass. n. 34155/2022 e Cass. n. 34539/2023 — ha chiarito che la regola di cui all’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993 si applica anche alle aziende sanitarie locali costituite dopo la riforma del d.lgs. n. 502/1992.
Con specifico riferimento alla Regione Abruzzo, la Corte ha richiamato l’art. 122 della legge regionale n. 15/2004, che ha sostituito l’art. 38 della legge regionale n. 146/1996, individuando nella società finanziaria regionale l’organismo incaricato della gestione finanziaria dei pagamenti e del monitoraggio della spesa. Tale soggetto non è un mero esecutore materiale, ma un autonomo centro di imputazione delle obbligazioni, con esclusione di ogni responsabilità, anche sussidiaria, dell’azienda sanitaria.
Quanto alle censure relative all’interpretazione delle clausole contrattuali, formulate ai sensi degli artt. 1362 e 1372 cod. civ., la Corte le ha dichiarate inammissibili, rilevando che esse non specificano il criterio interpretativo violato ma contestano la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito sulla base dell’esame degli atti di causa. Il terzo motivo, concernente le spese di lite, è rimasto assorbito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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