Omessa indicazione delle vincite al gioco e decadenza dal reddito di cittadinanza (Cass. pen. Sez. III n. 15690 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’omessa indicazione, nell’autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite al gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, d.l. cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare. La rilevanza delle vincite, quali elementi del reddito familiare, prescinde dai costi sostenuti per ottenerle, dal loro eventuale reimpiego in attività ludiche, dalla loro perdita successiva e dal regime della loro tassazione, essendo determinata dalla previsione dell’art. 4, comma 2, lett. b), d.P.C.m. n. 159/2013, che include nel reddito di ciascun componente del nucleo i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta. La mancata comunicazione dell’apertura della partita IVA determina, altresì, la completa decadenza dal beneficio, essendo il beneficio addizionale di sei mensilità correlato esclusivamente alla tempestiva comunicazione dell’avvio dell’attività.
Il Fatto
Il tribunale di Roma, con sentenza del 17.12.2024, aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, in relazione all’art. 3, commi 9 e 11, d.l. n. 4/2019, per aver reso false dichiarazioni al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, omettendo di comunicare vincite al gioco e l’avvio di un’attività di impresa.
La corte di appello di Roma, con sentenza del 20/10/2025, confermava la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di impugnazione relativi alla qualificazione delle vincite come reddito rilevante, alla mancata verifica dell’effettiva indebita percezione del beneficio, all’elemento soggettivo del reato e al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Con riferimento al primo motivo, concernente la qualificazione delle vincite al gioco come reddito rilevante ai fini del beneficio, la Corte ha richiamato il principio, già affermato da Sez. 3, n. 27994 del 2025, secondo cui l’omessa indicazione delle somme derivanti da vincite di gioco, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, integra il delitto contestato.
La Corte ha chiarito che la disposizione incriminatrice sanziona la mancata indicazione di elementi relativi a qualsiasi fonte di reddito soggetta a tassazione, a prescindere dai costi sostenuti per ottenerle, dal loro eventuale reimpiego in attività ludiche e dal regime della loro tassazione. Tali redditi, sebbene non debbano essere indicati nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette, essendo tassati a monte mediante ritenuta alla fonte quale reddito diverso ex art. 67 TUIR (cfr. Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 3879 del 2025), sono rilevanti ai fini della concessione del reddito di cittadinanza, poiché il valore del reddito familiare è determinato ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.P.C.m. n. 159/2013, la cui lett. b) contempla i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile sia con riguardo alle vincite, richiamando le considerazioni già svolte, sia rispetto all’apertura della partita IVA, essendo adeguata la risposta della corte di appello che aveva sottolineato come il beneficio aggiuntivo fosse correlato solo alla tempestiva comunicazione della predetta apertura, in mancanza della quale si determina la completa decadenza dal beneficio.
In ordine al terzo motivo, relativo all’elemento soggettivo, la Corte ha rilevato la genericità del corrispondente motivo di gravame, che non può essere riproposto in sede di legittimità, richiamando il principio di Sez. 3, n. 10709 del 2015 secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre osservato che la tesi della buona fede, fondata sulla mera ignoranza della legge, è stata comunque respinta dai giudici di merito con motivazione adeguata.
Infine, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., in ragione della rilevanza dell’entità delle somme indebitamente percepite. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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