Notificazione della sentenza di reclamo ex art. 18 l.fall. da parte della cancelleria e decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 9578 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del testo integrale della sentenza che decide sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, effettuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 18, comma 13, l.fall. mediante posta elettronica certificata, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione. La disciplina speciale del rito fallimentare, che àncora la decorrenza del termine alla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, non è derogata dal nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c., il quale trova applicazione solo in caso di atto di impulso di controparte. La prova della notificazione della sentenza a una sola parte, in assenza di disguidi nell’operato della cancelleria, implica la presunzione che la comunicazione sia avvenuta in pari data anche nei confronti dell’altra parte.
Il Fatto
La società e le socie illimitatamente responsabili hanno impugnato la sentenza dichiarativa del loro fallimento, deducendo la natura agricola dell’attività imprenditoriale. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato il reclamo; le socie hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 25 novembre 2024, cui hanno resistito la curatela e il creditore istante. La Corte ha emesso proposta di definizione accelerata, rilevando l’inammissibilità del ricorso per tardività.
La Motivazione della Corte
Le ricorrenti, in memoria, hanno sostenuto che l’impugnazione era tempestiva in quanto la notificazione della cancelleria avrebbe riguardato la sola minuta della sentenza impugnata e non il testo integrale, documento privo di valore processuale. La Corte ha osservato che tale asserzione non è stata supportata da alcuna produzione documentale, neanche tardiva.
Il Fallimento controricorrente ha invece documentato che la sentenza è stata notificata dalla cancelleria in data 23 maggio 2024. La Corte ha richiamato il principio per cui, ove vi sia prova della tempestiva notificazione telematica della sentenza a una parte, si deve presumere, in assenza di disguidi nell’operato della cancelleria, che il provvedimento sia stato ritualmente comunicato in pari data anche all’altra parte.
Ad avvalorare tale conclusione contribuisce il contenuto del ricorso per revocazione proposto dalle stesse ricorrenti il 24 giugno 2024, ove la sentenza è indicata come «depositata in data 23 maggio 2024, comunicata dalla Cancelleria in data 23 maggio 2024». Tale elemento dimostra la conoscenza, da parte delle ricorrenti, non solo della sentenza ma anche dell’intervenuta comunicazione della stessa.
La Corte ha pertanto condiviso la proposta di definizione accelerata, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo, effettuata dal cancelliere a mezzo PEC, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c. non osta a tale conclusione, in quanto la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte e non incide sulle norme speciali del rito fallimentare.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività, con condanna al pagamento delle spese processuali e delle somme di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 133 c.p.c. – Pubblicazione e comunicazione della sentenza