Improcedibile il reclamo ex art. 702-quater c.p.c. se volto a far valere la nullità della sentenza resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11357 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il chiamato all’eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari deve compiere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, a norma dell’art. 485 cod. civ., indipendentemente dalla dichiarazione di accettazione; in difetto, è considerato erede puro e semplice, con conseguente perdita del beneficio di inventario e della limitazione della responsabilità intra vires. L’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta da un comportamento del chiamato che, come la costituzione in giudizio e la resistenza nel merito alla pretesa creditoria, non sia altrimenti giustificabile se non con la qualità di erede. La valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi presuntivi è rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una ditta individuale e poi, a seguito di cessione di azienda, di una società, agiva in giudizio per ottenere la condanna dei due datori di lavoro al pagamento dell’indennità di anzianità e del t.f.r. Nel corso del giudizio decedeva la titolare della ditta individuale e gli eredi, tra cui il ricorrente, venivano chiamati in causa. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando al pagamento anche gli eredi.

La Corte d’Appello rigettava il gravame proposto da uno degli eredi, affermando la sua legittimazione passiva in quanto, avendo accettato l’eredità con beneficio d’inventario solo tardivamente e senza aver compiuto l’inventario nel termine di legge, doveva considerarsi erede puro e semplice.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, esamina i motivi di doglianza, incentrati sulla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, sulla errata qualificazione della condotta di accettazione tacita e sulla valutazione degli indizi presuntivi del possesso dei beni ereditari. In primo luogo, la Corte ritiene infondata la censura relativa al vizio di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata contiene una motivazione che soddisfa il “minimo costituzionale” e che, in realtà, il ricorrente censura un asserito vizio di interpretazione delle proprie difese. La Corte osserva, inoltre, che l’intervenuta accettazione con beneficio d’inventario rende priva di interesse la questione relativa alla legittimazione passiva.

Quanto all’accettazione tacita, la Corte ritiene assorbiti i motivi di ricorso, in quanto la statuizione della Corte territoriale si fonda sull’accertato possesso dei beni ereditari e sulla conseguente tardività dell’inventario ex art. 485 cod. civ., da cui deriva l’acquisto della qualità di erede puro e semplice. Tale statuizione, non efficacemente censurata, resiste ai motivi di ricorso e assorbe ogni altra questione, ivi inclusa quella relativa alla validità dell’accettazione beneficiata.

Quanto alla censura sulla valutazione degli indizi presuntivi, la Corte la dichiara inammissibile, ribadendo che la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se motivata adeguatamente. Richiama, sul punto, il principio per cui la deduzione logica richiesta non è quella di un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma di una conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità.

Infine, la Corte conferma il principio per cui l’immissione nel possesso di beni ereditari, se non comporta di per sé accettazione tacita, fa sorgere l’onere di compiere l’inventario nel termine di tre mesi, a pena di essere considerato erede puro e semplice. Tale onere condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio d’inventario, ma anche quella di rinunciare all’eredità in modo efficace nei confronti dei creditori del de cuius. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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