Il difetto di legittimazione dell’ex liquidatore dopo il quinquennio dalla cancellazione non preclude l’esame del ricorso contro la motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 5 n. 11390 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione della società cancellata dal registro delle imprese, il termine quinquennale di differimento degli effetti di cui all’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 decorre dalla richiesta di cancellazione e, una volta decorso, determina il consolidamento di un fenomeno successorio in virtù del quale l’obbligazione della società si trasferisce ai soci, con conseguente cessazione della legittimazione dell’ex liquidatore. La notifica del ricorso per cassazione effettuata dopo tale termine nei confronti della società cancellata e dell’ex liquidatore è affetta da difetto di legittimazione, ferma restando la qualità di soci successori. La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, o perché reca argomentazioni inidonee a conoscere il ragionamento del giudice o perché si esaurisce in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo a II.DD. e IVA per l’anno 2016, deducendo la mancata attivazione del contraddittorio preventivo. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l’atto per tale vizio, e la decisione veniva confermata in appello. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato il 17.03.2025 alla società, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese in data 11.03.2020, e all’ex liquidatore nonché agli ex soci.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione della società cancellata e dell’ex liquidatore, in applicazione dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, che estende la fictio iuris di sopravvivenza della società ai soli fini tributari per cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Poiché la richiesta risaliva all’11.03.2015 e la notifica del ricorso era avvenuta il 17.03.2025, il termine quinquennale era maturato, con conseguente cessazione della legittimazione passiva in capo al rappresentante della società. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e le pronunce Cass. n. 10429/2025 e Cass. n. 17890/2025, la Corte ha precisato che decorso il quinquennio si determina un effetto successorio ex art. 2495 cod. civ., con trasferimento dell’obbligazione ai soci, eliminando ogni esigenza di litisconsorzio con la società.
Quanto al merito, la Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per apparenza della motivazione. Ha ribadito il principio, consolidato dalle Sezioni Unite n. 22232/2016 e n. 8053/2014, secondo cui la motivazione è apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendo l’interprete sopperire con congetture. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e la sua violazione senza compiere la necessaria prova di resistenza ex ante, come richiesto dalle Sezioni Unite n. 21271/2025 per i tributi armonizzati nell’ambito di accertamenti “a tavolino”.
La Corte ha inoltre rilevato un’ulteriore profilo di apparenza, derivante dalla circostanza, dedotta in ricorso, dell’esistenza di una verifica fiscale conclusasi con PVC. In tal caso, ha precisato, trova applicazione l’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, che opera una valutazione ex ante sulla necessità del contraddittorio, rendendo non pertinente ogni indagine sulla prova di resistenza. Il giudice del rinvio dovrà accertare se vi sia stata una verifica fiscale, perché, in caso positivo, la nullità dell’atto per violazione del contraddittorio discenderebbe direttamente dalla norma statutaria.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2495 c.c. – Cancellazione della società
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso