Procura alle liti mancante nel processo tributario: il giudice deve invitare alla regolarizzazione prima di dichiarare l’inammissibilità (Cass. civ. Sez. 5 n. 20526 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ove la procura alle liti manchi o sia invalida, il giudice, ai sensi degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992, nell’interpretazione resa dalla Corte costituzionale n. 189 del 2000, deve invitare la parte a regolarizzare la situazione e può pronunciare l’inammissibilità del ricorso solo in caso di inottemperanza. Tale principio, ribadito anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022, non trova deroga nel disposto dell’art. 182, comma 2, c.p.c., la cui portata è limitata al giudizio civile ordinario e non si estende al rito tributario, che si caratterizza per la necessità del previo invito alla regolarizzazione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento per Irpef 1995. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, ma il giudice rilevava d’ufficio l’assenza di prova della procura conferita al difensore e dichiarava inammissibile il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava la decisione, ritenendo la mancanza di procura una nullità non sanabile. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva che il ricorrente contesta la violazione degli artt. 18, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 125 e 182 c.p.c., sostenendo che il giudice, rilevato il difetto di procura, avrebbe dovuto ordinare la regolarizzazione anziché dichiarare immediatamente l’inammissibilità.

Dall’esame dei fascicoli dei gradi di merito emerge che il foglio destinato alla procura non riporta la sottoscrizione del ricorrente né l’autentica del difensore, ma solo espressioni in stampatello. Nel giudizio tributario, però, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio per cui il giudice, in caso di mancanza o invalidità della procura, deve invitare la parte a regolarizzare, potendo dichiarare l’inammissibilità solo in caso di inottemperanza.

La Corte richiama i propri precedenti conformi, tra cui Cass. Sez. V n. 12831 del 2024, Cass. Sez. V n. 5426 del 2018 e Sezioni Unite n. 15241 del 2009. Tale indirizzo trova fondamento nelle speciali norme del rito tributario e non è scalfito dal principio espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 37434 del 2022, relativa all’art. 182, comma 2, c.p.c., la quale riguarda il giudizio civile ordinario e non le peculiarità del processo tributario.

La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per un nuovo esame, nel rispetto dei principi esposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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