Danno da occupazione sine titulo: allegazione e prova anche per presunzioni (Cass. civ. Sez. 3 n. 23082 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno da occupazione illegittima di un immobile, il danno non è configurabile in re ipsa, ma richiede l’allegazione, da parte del proprietario, della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, andata perduta. Tale allegazione non deve necessariamente essere formulata nel contenuto narrativo dell’atto introduttivo, ben potendo essere desunta da un esame complessivo dell’atto, dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali. A fronte della specifica contestazione del convenuto, l’attore è onerato di provare il fatto costitutivo del risarcimento, anche mediante presunzioni o il richiamo a nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Il danno emergente può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato del bene.

Il Fatto

La società acquirente di un complesso industriale, nonché costruttrice di un nuovo stabilimento su commissione della società venditrice, dopo la scadenza dei contratti di comodato che legittimavano la detenzione dell’immobile, si vedeva occupare il bene senza titolo dalla controparte. A seguito del mancato avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata l’efficacia del contratto preliminare di compravendita e della risoluzione dei comodati, la società costruttrice agiva in giudizio per ottenere, tra l’altro, il risarcimento del danno per l’illegittima occupazione. Il giudice di primo grado rigettava la domanda risarcitoria ritenendo non provato il pregiudizio, non avendo la società allegato quale impiego fruttifero avrebbe potuto fare dell’immobile. La Corte d’Appello di Genova, in riforma parziale, accoglieva la domanda, condannando la società occupante e il liquidatore al pagamento di un’indennità calcolata secondo il valore locativo del bene.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, preliminarmente, ha escluso che l’apertura della liquidazione giudiziale di una parte già costituita determini l’interruzione del giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovando applicazione l’istituto di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c. Nel merito, ha dichiarato il motivo di ricorso inammissibile laddove non conteneva l’illustrazione del modo in cui il giudice di merito avrebbe violato le norme indicate, risolvendosi nella richiesta di un diverso apprezzamento delle allegazioni fattuali, e infondato per il resto.

Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite nn. 33645 e 33659 del 2022, la Suprema Corte ha ribadito che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo. Non è risarcibile, invece, il venir meno della mera facoltà di non uso. Sul piano processuale, all’allegazione di una delle voci di danno può contrapporsi la specifica contestazione del convenuto, che attiva l’onere dell’attore di provare il fatto costitutivo anche tramite presunzioni o nozioni di fatto di comune esperienza.

La Corte ha precisato che l’allegazione non richiede formule sacramentali e può essere individuata attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo, delle deduzioni istruttorie e delle produzioni documentali, trattandosi di interpretazione riservata al giudice di merito. Nella specie, la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato elementi quali l’oggetto sociale della società, la sua attivazione nel cercare soluzioni alternative – come la permuta o la locazione – e la circostanza che il complesso fosse stato realizzato nell’interesse dell’occupante, ritenendo così soddisfatta la prova del danno in via presuntiva.

Quanto alla liquidazione, la Corte ha confermato la legittimità dell’utilizzo del criterio del valore locativo di mercato quale parametro equitativo per il danno emergente da indisponibilità dell’immobile, rappresentando il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento del bene. La doglianza relativa alla mancata prova di uno specifico impiego fruttifero si risolve, pertanto, in una sollecitazione a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità.

Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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