Eccesso di potere giurisdizionale non censura errore interpretativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 24841 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., è esperibile esclusivamente per denunciare il difetto assoluto di giurisdizione del giudice speciale, che si configura quando esso affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla pubblica amministrazione, ovvero il difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando il giudice abbia violato i limiti esterni pronunciandosi su materia attribuita ad altra giurisdizione. Non sono invece deducibili in sede di legittimità gli errori in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale ma solo la legittimità del suo esercizio. L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore si configura solo quando il giudice applichi una norma da lui stesso creata, non già quando interpreti — sia pure erroneamente o in modo estensivo — una disposizione esistente. La valutazione dei presupposti dell’efficacia espansiva esterna del giudicato e il rilievo prioritario dell’inammissibilità del ricorso per tardività costituiscono questioni rimesse al giudice amministrativo, il cui esercizio può dar luogo al più a un error in procedendo o in iudicando, non a un vizio di giurisdizione.

Il Fatto

Una società esercente servizi di trasporto ferroviario impugnava dinanzi al TAR Puglia le delibere con cui la Regione aveva disposto l’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale a favore di un’altra società, unitamente alla proroga dell’affidamento provvisorio e alla stipula del contratto. Il giudice di primo grado dichiarava il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo che l’atto lesivo fosse la prima delibera di affidamento, non impugnata nei termini, e respingeva comunque le censure nel merito. Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 31 dicembre 2024, confermava integralmente la decisione, osservando che la delibera originaria era già lesiva in quanto disponeva l’aggiudicazione diretta del servizio, mentre le condizioni sospensive riguardavano solo il perfezionamento del contratto.

La Motivazione della Corte

La società ricorrente denunciava la violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che il Consiglio di Stato, ignorando l’effetto espansivo esterno di un giudicato sopravvenuto che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento della società affidataria per aiuti di Stato, avesse di fatto creato una regola nuova, sconfinando nella sfera riservata al legislatore. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile.

La Corte ha rammentato il principio consolidato secondo cui l’eccesso di potere denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione è riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, e non è configurabile in relazione a errori processuali o di giudizio che non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale del giudice amministrativo. L’invasione della sfera riservata al legislatore si realizza solo quando il giudice applichi una norma da lui stesso creata, non quando interpreti una disposizione, anche in modo radicalmente erroneo.

Nel caso di specie, la questione sollevata presentava un duplice profilo: la valutazione dei presupposti per l’operatività dell’efficacia espansiva esterna del giudicato e l’eventuale carattere prioritario del rilievo dell’inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine di impugnazione. La soluzione di tale questione, rimessa al giudice titolare della giurisdizione sul rapporto, non può mai comportare il travalicamento dei limiti esterni, costituendo espressione del potere giurisdizionale in materia di ammissibilità del ricorso e di applicazione dell’art. 336, comma 2, c.p.c., con conseguente possibile error in procedendo, non sindacabile in sede di legittimità per motivi di giurisdizione.

La Corte ha infine osservato che, nel caso concreto, la sentenza sopravvenuta non avrebbe comunque potuto determinare la caducazione automatica degli atti impugnati, atteso che il contratto di servizio conteneva una clausola che attribuiva alla Regione il potere di recedere dal contratto ex art. 1373 c.c., e non una clausola risolutiva espressa collegata all’esito del giudizio. La pendenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in altro giudizio non è stata ritenuta idonea a giustificare la sospensione del procedimento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al versamento della sanzione ex art. 96 c.p.c. per la proposizione di un ricorso manifestamente infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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