Recesso con corrispettivo e risoluzione per inadempimento (Cass. civ. Sez. 2 n. 16981 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La multa penitenziale prevista dall’art. 1373, terzo comma, cod. civ. indennizza la controparte per l’esercizio del recesso, senza che sia richiesta alcuna indagine sull’addebitabilità dello scioglimento. La facoltà di recesso non può essere esercitata se non alle condizioni e nei modi consensualmente stabiliti. Quando le pattuizioni ammettono il recesso ma prevedono contestualmente una somma o altra prestazione a carico del recedente — sia a contenuto indennitario o di prezzo dello ius poenitendi, sia come obbligazione restitutoria — il recesso non ha effetto se la prestazione non è stata adempiuta. La mancata esecuzione della prestazione lascia il contratto in essere e non preclude la successiva domanda di risoluzione per inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato con la società un contratto di vigilanza privata della propria abitazione, con servizio di pronto intervento e “di prossimità”, lamentando l’inadempimento delle attività promesse. Dopo l’invio di una disdetta con effetto immediato, la società aveva preteso il pagamento di una somma a titolo di penale per l’anticipato scioglimento, fondata sull’art. 4 delle condizioni contrattuali. La ricorrente aveva quindi chiesto la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno.
Il Giudice di pace aveva accolto la domanda, dichiarando la risoluzione per grave inadempimento della società. In sede di appello, il Tribunale aveva invece escluso che la clausola configurasse una multa penitenziale, qualificando il recesso come libero e non condizionato, con conseguente preclusione della pronuncia di risoluzione per inadempimento. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 1373, terzo comma, e 1385 cod. civ., sostenendo che la clausola contemplava una multa penitenziale e che il recesso era inefficace per mancato versamento della somma prevista. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che il giudice d’appello aveva erroneamente qualificato la prestazione pecuniaria come mero contemperamento degli interessi delle parti.
La Corte ha precisato che la multa penitenziale ex art. 1373 cod. civ. ha funzione indennitaria e non richiede accertamenti sull’addebitabilità del recesso: il giudice deve prendere atto dell’esercizio del diritto e condannare il recedente al pagamento. La facoltà di recesso, tuttavia, non è esercitabile fuori dalle condizioni pattizie: se le parti hanno subordinato lo scioglimento al pagamento di una somma o altra prestazione — a prescindere dalla natura indennitaria o di prezzo dello ius poenitendi — il recesso non produce effetti finché la prestazione non sia adempiuta, come già affermato da Cass. 1176/1959.
Nel caso di specie, la prestazione consisteva nel pagamento di una percentuale dei canoni a scadere, con evidente funzione di compensare la perdita delle somme future: gli effetti del recesso erano quindi subordinati ex lege all’effettivo pagamento. In mancanza del versamento, il contratto era ancora in essere al momento della domanda e nulla ostava all’esame della risoluzione per inadempimento.
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo relativo alla vessatorietà della clausola ex artt. 33 e 36 del d.lgs. n. 206/2005, e ha cassato la sentenza con rinvio al Tribunale di Prato in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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