Recesso dal preliminare e revoca tacita del divieto pattuito (Cass. civ. Sez. III n. 2967 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando le parti di un contratto preliminare escludono convenzionalmente il diritto di recesso del promissario acquirente, e questi, con successiva scrittura privata sottoscritta da due soli dei tre promittenti venditori, dichiari di recedere prima della scadenza del termine per il definitivo, la scrittura contiene ad un tempo una dichiarazione espressa di recesso e, su piano logicamente prioritario, una manifestazione tacita di volontà funzionale alla revoca del divieto di recesso. La mancata partecipazione all’accordo della parte non firmataria è ostativa al perfezionarsi dell’effetto risolutivo del preliminare, ma non impedisce il recesso, sia pure con effetto limitato alle sole parti firmatarie, tenute ad adempiere alle obbligazioni assunte, salva la violazione del principio di correttezza rispetto al contraente in buona fede.
Il Fatto
Con un preliminare del gennaio 2007 tre soci si obbligarono a cedere a un promissario acquirente il 25% delle quote di una s.r.l., verso corrispettivo, prevedendo ulteriori versamenti a titolo di finanziamento soci. Il compromesso escludeva espressamente la possibilità di recesso del promissario acquirente fino alla stipula del definitivo. Nel settembre 2007 il promissario recedette con scrittura privata, riconoscendo di non avere altro a pretendere salva la restituzione delle somme anticipate; la scrittura fu sottoscritta da due soli dei tre venditori, che si obbligarono al rimborso rateale.
Dopo l’inadempimento del rimborso, il creditore ottenne decreto ingiuntivo; gli ingiunti, assistiti da due legali, proposero opposizione, ma il Tribunale la dichiarò estinta per omesso adempimento delle formalità processuali, con esecutività del decreto opposto. Gli eredi convennero i difensori per responsabilità professionale. Il Tribunale accolse solo la domanda di due attrici e la Corte d’appello respinse l’impugnazione del terzo. Questi ricorre in cassazione.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, reiterazione delle censure d’appello, sono infondati, anche se la motivazione del gravame va corretta. La Corte rileva un’erronea sovrapposizione concettuale tra il recesso unilaterale, disciplinato dall’art. 1373 cod. civ., e la risoluzione per mutuo dissenso.
La scrittura del settembre 2007 è inidonea a produrre l’effetto risolutivo del preliminare, per il quale sarebbe stato necessario il consenso di tutti i promittenti venditori. Essa aveva la più limitata e legittima funzione di consentire al promissario acquirente il recesso, con effetti circoscritti ai soli firmatari.
La Corte ricostruisce la scrittura come contenente una dichiarazione espressa di recesso e una manifestazione tacita di volontà, logicamente prioritaria, di rinuncia dei venditori ad avvalersi della clausola che vietava il recesso. Senza quella revoca non sarebbe stato possibile alcun accordo sul successivo recesso. Il diritto di recesso risultava quindi legittimamente esercitato prima della scadenza del termine per il definitivo.
La mancata sottoscrizione da parte del terzo socio è ostativa alla risoluzione del preliminare, ma non impedisce il recesso, pur con effetto limitato alle parti firmatarie, tenute ad adempiere. La Corte richiama il principio di correttezza e il divieto di venire contra factum proprium, non essendo consentito alle controparti di assumere condotte lesive della tutela del contraente in buona fede. Il terzo, non firmatario, non è toccato dall’accordo.
Infondato è anche il terzo motivo. Tribunale e Corte d’appello hanno correttamente escluso che l’eventuale accoglimento dell’opposizione avrebbe ridotto il danno, poiché il difensore del creditore, sentito come teste, confermò di aver agito per la sola somma residua, già detratti i versamenti transattivi delle coeredi. Il ricorrente prospetta un danno potenziale, come tale irrilevante. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.