Correzione di errore materiale: la Cassazione sostituisce il Ministero della Giustizia con il MEF nella condanna (Cass. civ. Sez. 2 n. 12888 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La correzione degli errori materiali nelle pronunce della Corte di cassazione può essere richiesta ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. quando la discrepanza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica sia rilevabile ictu oculi dal testo, senza necessità di attività di specificazione o interpretazione della decisione. L’errata indicazione del soggetto soccombente, ovvero del Ministero destinatario della condanna, in luogo di quello effettivamente parte del giudizio, costituisce un errore materiale correggibile. Nel procedimento di correzione non si fa luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, con ordinanza della Corte di cassazione n. 31173 del 2024, l’accoglimento del proprio ricorso in materia di equa riparazione, con condanna del Ministero al pagamento di un indennizzo. Tuttavia, tanto in motivazione quanto nel dispositivo di tale pronuncia, il soggetto indicato come soccombente e, quindi, come debitore dell’indennizzo, era il Ministero della Giustizia, mentre il giudizio di legittimità era stato instaurato nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il ricorrente ha quindi proposto una nuova istanza alla Corte, lamentando la presenza di un errore materiale nella precedente ordinanza e chiedendo la correzione dell’indicazione del soggetto condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente verificato la natura dell’errore lamentato, escludendo che lo stesso integri un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione. La divergenza tra l’effettiva volontà del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica – consistita nell’indicazione del Ministero della Giustizia in luogo del Ministero dell’Economia e delle Finanze – è stata qualificata come errore materiale, emendabile attraverso il rimedio della correzione disciplinato dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c..
Nel caso di specie, la Corte ha osservato come la natura dell’errore fosse rilevabile ictu oculi dal testo della pronuncia, non richiedendo alcuna attività di specificazione o di interpretazione della decisione che sarebbe risultata inammissibile in sede di correzione. L’evidente riferibilità del giudizio al Ministero dell’Economia e delle Finanze rendeva, infatti, manifesta la mera svista materiale in cui era incorsa la precedente redazione del provvedimento.
La Corte ha, infine, escluso la pronuncia sulle spese del procedimento di correzione, trattandosi di un giudizio nel quale la parte intimata non si era costituita per resistere all’istanza. Ha pertanto ordinato la correzione dell’ordinanza n. 31173 del 2024, sostituendo, in motivazione e nel dispositivo, le parole “Ministero della Giustizia” con le parole “Ministero dell’Economia e delle Finanze”.
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Nota della Redazione
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