Truffa contrattuale e distinzione dalla insolvenza fraudolenta (Cass. pen. Sez. 2 n. 1021 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di chi, per ottenere la stipula di un contratto di locazione, consegni una falsa fideiussione e simuli l’esecuzione di un bonifico a titolo di deposito cauzionale integra il delitto di truffa contrattuale, poiché tali artifizi sono idonei a indurre il locatore in errore e a determinarne il consenso negoziale. La fattispecie si distingue dall’insolvenza fraudolenta ex art. 641 cod. pen., che presuppone una mera dissimulazione dello stato di insolvenza, attuata mediante silenzio o condotte omissive, e non una condotta attiva e ingannatoria. Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una motivazione specifica positiva quando la Corte valorizzi la capacità a delinquere e la reiterazione di condotte fraudolente analoghe.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa, riducendone la pena. All’imputato si addebitava di aver consegnato una falsa fideiussione del valore di 21.000 euro e una falsa ricevuta di bonifico, pari a 3.500 euro, a titolo di deposito cauzionale. Tali artifizi avevano indotto il proprietario di un immobile a stipulare un contratto di locazione, consentendo all’agente di conseguire il possesso dell’immobile senza corrispondere né il canone né la cauzione.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo tre motivi. La difesa contestava la sussistenza della truffa contrattuale, la mancata riconduzione della condotta alla fattispecie di insolvenza fraudolenta e il diniego delle attenuanti generiche privo di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure. In primo luogo, ha ritenuto i primi due motivi generici, poiché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a esporre principi generali senza applicarli al caso concreto. Ha osservato che la stipula del contratto era stata preceduta dalla trasmissione di una falsa fideiussione apparentemente rilasciata da un istituto bancario e dalla simulazione dell’invio di un bonifico. Questi elementi, ha evidenziato la Corte, costituivano una garanzia dell’adempimento e un’importante garanzia per il locatore, idonei a influire sulla sua volontà negoziale. Non si trattava quindi di un mero inadempimento civilistico, ma di una frode realizzata mediante l’inganno della controparte.
La Corte ha poi respinto la tesi della riconduzione della condotta all’insolvenza fraudolenta ex art. 641 cod. pen. Pur condividendo la distinzione dogmatica tra le due fattispecie, ha rilevato che la dissimulazione propria dell’insolvenza fraudolenta si limita al silenzio o a condotte omissive, mentre nel caso di specie era stata posta in essere una condotta attiva mediante la produzione di una falsa fideiussione, che aveva indotto in errore il locatore circa l’esistenza di una garanzia.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il diniego delle attenuanti generiche. Ha richiamato il principio per cui la meritevolezza di tali circostanze non può essere presunta, ma necessita di apposita motivazione positiva. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando la capacità a delinquere dell’imputato e la reiterazione di condotte fraudolente analoghe, per le quali era intervenuta la prescrizione. La Corte ha infine qualificato come mero errore materiale l’indicazione dell’imputato con un cognome diverso, rilevando che tale refuso non incideva sulla correttezza della motivazione.
Nota della Redazione
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