Peculato e truffa: il discrimine è la disponibilità giuridica delle somme (Cass. pen. Sez. 6 n. 8674 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuata nel modo in cui il pubblico ufficiale acquisisce il possesso del denaro. Il peculato presuppone che l’agente abbia già la disponibilità, materiale o giuridica, del bene per ragione dell’ufficio o del servizio, prima dell’impossessamento. Nelle procedure di spesa pubblica, la disponibilità giuridica del denaro appartiene a chi ha il potere di emettere il mandato di pagamento, non al tesoriere. Le falsificazioni poste in essere per superare i controlli contabili non escludono il peculato, qualificandosi come condotte finalizzate a occultare l’illecito. Il delitto di falso ideologico concorre con il peculato, tutelando beni giuridici diversi e non sussistendo un rapporto di specialità tra le fattispecie.
Il Fatto
Un dipendente comunale, responsabile dell’Ufficio Ragioneria, era stato tratto a giudizio per essersi appropriato di somme dell’ente mediante l’emissione di falsi mandati di pagamento, simulando versamenti IVA o pagamenti a fornitori fittizi e disponendo bonifici su conti correnti a lui cointestati. Il giudice dell’udienza preliminare lo aveva condannato per peculato e falso ideologico in continuazione. La Corte di appello, dichiarata la prescrizione per alcuni episodi, aveva rideterminato la pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha escluso la configurabilità della truffa aggravata. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite per cui l’elemento discretivo dal peculato risiede nelle modalità di acquisizione del possesso: nel caso dell’agente pagatore, la disponibilità giuridica delle somme è acquisita per ragione dell’ufficio, ancorché l’erogazione sia materialmente eseguita dal tesoriere. Le falsificazioni documentali, quindi, non costituiscono artifici finalizzati a ottenere il possesso – come richiesto per la truffa – ma espedienti per occultare l’appropriazione già avvenuta, non escludendo la sussistenza del peculato.
Quanto al concorso di reati tra peculato e falso, la Corte ha richiamato il principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen. quale unico criterio per il concorso apparente di norme. Ha quindi escluso l’assorbimento, poiché le fattispecie tutelano beni giuridici diversi e il falso si consuma con la formazione dell’atto, mentre il peculato richiede la successiva condotta appropriativa. I due reati concorrono, non sussistendo un rapporto di specialità tra le relative norme incriminatrici.
La Corte ha infine rigettato la censura relativa alla violazione del divieto di reformatio in peius. Ha chiarito che il giudice di primo grado aveva applicato un aumento di un mese per ciascun delitto di peculato, mentre per i fatti di falso l’aumento era stato parametrato in cinque giorni per episodio. La riduzione di un solo mese operata dalla Corte di appello, a seguito della prescrizione di quattro episodi di falso, risultava pertanto corretta e non più severa rispetto alla determinazione originaria.
Rilevato d’ufficio un errore materiale nella quantificazione della pena, relativo al numero dei delitti di peculato considerati, la Corte ha disposto la correzione ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., rideterminando la pena in tre anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 15 c.p. – Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale
- Art. 130 c.p.p. – Correzione di errori materiali