La colpa ostativa nel giudizio di riparazione è autonoma rispetto all’assoluzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 9508 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale di merito e può condurre a esiti differenti sulla base dello stesso materiale probatorio, sottoposto a parametri di valutazione diversi. Il giudice della riparazione può operare una nuova valutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante, smentita dall’assoluzione, ma in quanto idonei a integrare una colpa ostativa ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., consistente in una macroscopica negligenza o imprudenza che abbia tratto in inganno l’autorità giudiziaria. Tale condotta va apprezzata con valutazione ex ante, dovendo costituire il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della configurabilità del fatto come illecito penale. Nei procedimenti di riparazione, la cognizione della Corte di Cassazione è limitata alla sola legittimità del provvedimento, con riferimento alla congruità e logicità della motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari aveva rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da un individuo che era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 12 giugno 2020 al 16 novembre 2020, in relazione all’ipotesi di reato di cui agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, concernente la detenzione di armi comuni da sparo. Il richiedente era stato successivamente assolto dal Tribunale di Trani con sentenza del 18 ottobre 2021 perché il fatto non sussiste.

Il giudice della riparazione aveva tuttavia escluso il diritto all’indennizzo, ritenendo sussistente una condotta ostativa, valorizzando il contenuto di due conversazioni intercettate nelle quali il richiedente aveva fatto riferimento al possesso di armi, nonché la sua frequentazione di soggetti di spessore criminale. Avverso tale ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di doglianza, incentrati sulla mancanza e illogicità della motivazione e sulla violazione dei criteri di valutazione della condotta.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, riaffermando il principio di autonomia tra il giudizio penale e quello di riparazione. Ha precisato che la sentenza di assoluzione non preclude al giudice della riparazione di esaminare gli stessi fatti per verificare se la condotta del richiedente abbia concorso a determinare la misura, utilizzando tuttavia parametri differenti. Il riferimento normativo è l’art. 314 cod. proc. pen., che esclude il diritto all’indennizzo quando la detenzione sia stata causata da dolo o colpa grave del richiedente.

Il giudice di legittimità ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 34559 del 2002, secondo cui la valutazione deve essere condotta ex ante e basata su fatti concreti e precisi, non su mere supposizioni. La condotta del richiedente va apprezzata sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire non se integri gli estremi di un reato, ma solo se abbia ingenerato, anche in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, sussistendo un rapporto di causalità con la detenzione subita.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la motivazione dell’ordinanza impugnata immune dai vizi dedotti. Ha evidenziato come la Corte territoriale avesse desunto la sussistenza della colpa ostativa da elementi fattuali non esclusi dal giudice dell’assoluzione, e precisamente dal contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate e dalla frequentazione di soggetti di spessore criminale. Ha escluso che la motivazione fosse apparente o per relationem, ed ha ritenuto ininfluente sia l’erronea indicazione di precedenti condanne che il mancato rinvenimento di armi in sede di perquisizione, trattandosi di elementi non decisivi rispetto alla configurazione della condotta ostativa.

Ha infine dichiarato non dovute le spese in favore del Ministero resistente, non avendo l’Avvocatura dello Stato svolto una concreta attività di difesa, ma limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali generali. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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