La particolare tenuità del fatto richiede deduzione dei presupposti (Cass. pen. Sez. 6 n. 15017 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è astrattamente applicabile al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui escludeva tale reato dal proprio ambito applicativo. La relativa questione, sopravvenuta alla sentenza di merito, è deducibile per la prima volta in sede di legittimità. Il giudizio di particolare tenuità esige una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, nonché dell’assenza di abitualità. Il ricorso che invochi l’applicazione dell’istituto senza allegare i presupposti di applicabilità al caso concreto è inammissibile per genericità.

Il Fatto

Con sentenza del 10/07/2025 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del Tribunale di Lamezia Terme, rideterminava in mesi sei di reclusione la pena inflitta all’imputato per i reati di cui agli artt. 81, 337 e 99, quarto comma cod. pen. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo. Con esso deduceva l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, sopravvenuta alla deliberazione della sentenza impugnata, con cui era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui escludeva la causa di non punibilità per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha premesso che la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. è applicabile anche al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in ragione del novum costituito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, sopravvenuta alla sentenza impugnata. Il ricorrente non aveva potuto dedurre la questione dinanzi alla Corte di merito, poiché la nuova disposizione non era in vigore al momento della deliberazione. Trattandosi di jus superveniens di diritto sostanziale favorevole all’imputato, derivante da una pronuncia di illegittimità costituzionale, la causa di non punibilità è astrattamente applicabile al caso di specie, alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016.

Tuttavia, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in termini del tutto generici, senza che fossero allegati i presupposti di applicabilità della causa di non punibilità. La Corte ha rammentato che il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., in ordine alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo, nonché alla non abitualità della condotta. Sussiste abitualità allorché l’agente abbia commesso almeno due illeciti oltre quello in esame, dovendosi considerare anche i reati in precedenza ritenuti non punibili ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

Sulla ricorrenza di tali requisiti il ricorso è rimasto silente. La Corte ha inoltre escluso che i presupposti fossero immediatamente rilevabili dagli atti: la sentenza impugnata dava conto, sia pure ai fini della recidiva, dei plurimi precedenti penali dell’imputato, anche per reati della medesima indole, cosicché è da escludersi il requisito della non abitualità della condotta. La tenuità dell’offesa era poi da escludere per le peculiarità del fatto, trattandosi di investimento di operanti con conseguenze lesive per il pubblico ufficiale, durante una perquisizione che aveva consentito il rinvenimento di cinque dosi di cocaina.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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