Ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 18987 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le medesime questioni già esaminate dal giudice di merito, senza instaurare un confronto puntuale con l’argomentazione posta a fondamento della decisione impugnata. È altresì manifestamente infondato il motivo che riproponga censure in ordine al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante o all’esclusione di una recidiva, laddove la sentenza abbia fornito una motivazione succinta ma congrua, ancorata a elementi fattuali specifici. La valutazione circa la mancata conversione della pena detentiva in pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. non è arbitraria se completa e aderente alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, aggravato dalla recidiva reiterata, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bari, deducendo quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo ha contestato l’affermazione di responsabilità; con il secondo ha lamentato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.; con il terzo ha chiesto l’esclusione della recidiva; con il quarto ha sollecitato la conversione della pena detentiva nella pena sostitutiva di cui all’art. 20-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso rilevandone l’inammissibilità. In ordine al primo motivo, ne ha dichiarato la genericità, osservando che esso riproponeva le medesime questioni già affrontate dalla Corte territoriale, la quale aveva fornito un’ampia e congrua argomentazione, limitandosi il ricorrente a un confronto solo generico. La sentenza impugnata aveva, in particolare, argomentato sulla conoscenza, in capo all’imputato, della qualifica di pubblico ufficiale dell’agente, il quale, pur in abiti civili, aveva intimato l’alt e mostrato il tesserino di riconoscimento.
Con riguardo al secondo e al terzo motivo, la Corte ha precisato che gli stessi erano manifestamente infondati e reiterativi. La Corte di appello aveva infatti escluso la concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., evidenziando che il ricorrente aveva incitato il complice a impattare contro l’auto condotta dall’agente, proferendo una frase inequivoca in tal senso, sicché il contributo non poteva essere qualificato come marginale. Quanto alla recidiva, la sua applicazione era stata ritenuta corretta, essendo la condotta espressione di marcata e accresciuta pericolosità, anche perché realizzata nel periodo in cui il ricorrente era sottoposto alla misura di sorveglianza speciale.
In relazione al quarto motivo, concernente la mancata conversione della pena detentiva, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva reso una motivazione adeguata, completa e congrua, del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stimata equa in euro tremila, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 114 c.p. – Circostanze attenuanti