Sequestro preventivo per riciclaggio: necessaria l’individuazione del reato presupposto (Cass. pen. Sez. II n. 20415 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del fumus commissi delicti dei reati contro il patrimonio che presuppongono la consumazione di un diverso illecito, segnatamente il riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen., il reato presupposto deve essere quantomeno individuato nella sua tipologia, ancorché non ricostruito in tutti i suoi estremi storico-fattuali. Il mero possesso di una rilevante somma di denaro non giustificata, le modalità del suo occultamento e l’inattendibilità delle spiegazioni fornite non sono sufficienti a fondare il fumus, in assenza di riscontri investigativi sulla provenienza delittuosa. La motivazione del provvedimento cautelare reale che si limiti a postulare l’illiceità della detenzione, senza indicare la tipologia del reato presupposto né la condotta tipica di riciclaggio concretamente realizzata, è meramente apparente e integra il vizio di violazione di legge per carenza di motivazione.
Il Fatto
Nel corso di un procedimento per riciclaggio, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia disponeva il sequestro preventivo di una somma di denaro di rilevante entità rinvenuta nella disponibilità degli indagati. Il provvedimento veniva impugnato con richiesta di riesame, che il Tribunale rigettava con ordinanza del 15 gennaio 2026. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 125, 321 e 325 cod. proc. pen. e dell’art. 648-bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. La questione approda così davanti alla Corte di legittimità, che si pronuncia sul primo motivo e dichiara assorbito il secondo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, rilevando che i giudici del riesame hanno reso una motivazione meramente apparente. Il Tribunale aveva desunto la provenienza delittuosa del denaro esclusivamente dall’ingente importo trasportato, dalle modalità di custodia della somma e dalla ritenuta inattendibilità delle spiegazioni offerte dagli indagati sulla disponibilità del contante.
La Corte ribadisce lo standard probatorio richiesto ai fini del sequestro preventivo: è necessaria una valutazione che non si esaurisca nella mera postulazione dell’illecito, ma dia conto in modo puntuale e coerente delle concrete risultanze processuali e del quadro emergente dagli elementi acquisiti. A tal fine richiama un consolidato orientamento (Sez. 3 n. 8152 del 2023; Sez. 5 n. 3722 del 2019; Sez. 6 n. 18183 del 2017; Sez. 6 n. 49478 del 2015; Sez. 5 n. 49596 del 2014).
Il principio di diritto viene confermato: per la configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio che presuppongono un diverso illecito, il reato presupposto deve essere quantomeno individuato nella sua tipologia. Tale requisito è imprescindibile per evitare generalizzate ablazioni patrimoniali fondate su imputazioni elevate in assenza di elementi idonei a dimostrare l’esistenza del delitto presupposto (da ultimo Sez. 2 n. 13407 del 2026; Sez. 2 n. 6230 del 2026).
Ne deriva che il fumus non può desumersi dalle sole modalità di occultamento del contante o dalla mancanza di redditi leciti, dovendo assumere rilievo decisivo ulteriori elementi sintomatici: gli accertati rapporti del soggetto con ambienti criminali, il precedente coinvolgimento in attività delittuose produttive di profitto illecito, il contestuale possesso di strumenti funzionali alla commissione di ulteriori reati (Sez. 2 n. 28587 del 2024; Sez. 2 n. 16209 del 2026; Sez. 2 n. 16234 del 2026).
La Corte rileva, inoltre, che l’ordinanza omette di esplicitare le ragioni per cui dovrebbe escludersi il concorso del ricorrente nel reato presupposto, evenienza che, ai sensi della clausola di riserva dell’art. 648-bis cod. pen., costituisce condizione necessaria per la configurabilità del delitto. Parimenti carente è la motivazione sulla condotta tipica del riciclaggio: il Tribunale non indica quale tra le condotte di sostituzione, trasferimento o compimento di altre operazioni idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa sarebbe stata realizzata. L’annullamento consegue con rinvio al Tribunale di Foggia, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione