Confisca allargata: revoca in executivis solo con fatto o prova nuovi (Cass. pen. Sez. I n. 23789 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca allargata disposta con sentenza definitiva ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, non è revocabile dal giudice dell’esecuzione, non contemplando tale potere l’art. 676 cod. proc. pen. e non essendo estensibile la disciplina della revoca delle misure di prevenzione patrimoniale. Il mutamento giurisprudenziale intervenuto sul canone della ragionevolezza temporale non integra il fatto nuovo richiesto per la rivalutazione in executivis, risolvendosi in un novum interpretativo. Il terzo interessato che non ha preso parte al giudizio di cognizione può dedurre in sede esecutiva esclusivamente la titolarità o la disponibilità del bene, non i presupposti della misura ablativa.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta dal condannato e da una terza interessata avverso il provvedimento con cui la stessa Corte, in data 24 ottobre 2024, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca allargata di un immobile acquistato in comunione legale. La misura era stata disposta con sentenza del Tribunale di Paola del 4 luglio 2019, confermata in appello il 28 maggio 2021 e divenuta irrevocabile il 15 settembre 2022, nei confronti del condannato per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Gli istanti avevano eccepito l’insussistenza del requisito della ragionevolezza temporale tra l’acquisto dell’immobile e l’accertamento della partecipazione del condannato ai sodalizi criminali. La Corte di merito aveva escluso la legittimazione del condannato a chiedere la revoca della confisca disposta con sentenza definitiva e aveva limitato la legittimazione della terza interessata alla rivendicazione della proprietà del bene. Entrambi propongono ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’indirizzo prevalente secondo cui la confisca ex art. 12-sexies cit., disposta con sentenza definitiva, non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione: il potere non è previsto dall’art. 676 cod. proc. pen. e non è invocabile la disciplina della revoca delle misure di prevenzione patrimoniale. Il temperamento elaborato per la confisca disposta in sede esecutiva ammette un meccanismo analogo alla revisione, ma solo se vengono allegati elementi nuovi che non si pongano in conflitto con l’accertamento coperto dal giudicato. Il novum interpretativo su temi di diritto non rientra tra tali elementi.
Il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano escluso la deducibilità in sede esecutiva dell’illegalità della misura di sicurezza, invocando il principio di legalità della pena. La Corte rileva che sul punto si è formato il giudicato, essendo la questione della legittimità della confisca già sottoposta al giudice di appello con l’atto di impugnazione avverso la sentenza di condanna e alla Corte di legittimità con espressa deduzione in ricorso.
Le ipotesi di attenuazione del rigore del giudicato in tema di rilevabilità officiosa dell’illegalità della pena riguardano la tutela dei diritti fondamentali della persona, come la libertà personale, e non gli interessi di natura patrimoniale, tendenzialmente recessivi rispetto al valore del giudicato. Il divieto di bis in idem, pur non espressamente menzionato in Costituzione, è principio immanente alla funzione ordinante della Carta e opera come garanzia personale.
Con riferimento ai mutamenti giurisprudenziali, la Corte richiama l’orientamento secondo cui il mutamento di indirizzo determinato da una decisione delle sezioni unite non equivale ad atto di produzione normativa. Nel caso concreto difetta la sottoposizione al giudice dell’esecuzione di un tema o di una prova nuovi rispetto al quadro già valutato in cognizione: ne deriva l’irrilevanza della dedotta disparità di trattamento tra la confisca disposta nel processo penale e quella disposta in executivis.
Quanto alla terza interessata, la Corte esclude la violazione del contraddittorio, avendo la ricorrente presenziato all’udienza camerale rendendo dichiarazioni senza eccepire alcunché sulla notifica. La censura sulla ragionevolezza temporale è invece preclusa: il terzo interessato può dedurre solo la titolarità o la disponibilità del bene, non i presupposti della misura. Il Collegio richiama al riguardo il principio generale affermato dalle Sezioni Unite n. 30355 del 27/03/2025, suscettibile di applicazione in tema di confisca penale per l’analogia della ratio, ed esclude il rilievo officioso dell’illegalità della misura, non riscontrabile alla stregua del contenuto dell’ordinanza impugnata. Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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