Ricorso inammissibile per motivi riproduttivi e carenti di specificità (Cass. pen. Sez. VII n. 24927 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito. L’atto di impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza incorrere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta l’inammissibilità a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la ratio dell’art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione; esse possono essere negate anche solo in base ai precedenti penali dell’imputato.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato dalla Corte d’appello di Catania con sentenza del 04/06/2025 per un reato contro il patrimonio, con riconoscimento di una circostanza aggravante e diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 624-bis cod. pen., la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen. e la mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La questione approda così davanti alla Corte suprema.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che tutti i motivi sono privi di specificità, perché si limitano a riprodurre profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Manca, in particolare, l’indicazione della correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Il ricorrente non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza incorrere nel vizio di mancanza di specificità, che determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La Corte richiama, sul punto, il precedente conforme Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01.
Nel merito, il giudice di appello ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, applicando corretti argomenti giuridici e offrendo specifico riscontro alle doglianze difensive. In particolare, la condotta violenta è stata ritenuta rivolta alla persona offesa e non verso il bene sottratto, e l’uso del casco è stato considerato certamente idoneo al camuffamento dell’identità somatica.
Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ritiene correttamente assolto l’onere motivazionale dei giudici di merito, che hanno valorizzato i plurimi precedenti penali dell’imputato per reati di analoga natura. Richiama il consolidato orientamento secondo cui la ratio dell’art. 62-bis cod. pen. non impone di valutare ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi, giacché dai precedenti penali emerge comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotíis, Rv. 265826 – 01).
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione