Motivi di riesame cautelare non superano il vaglio di legittimità (Cass. pen. Sez. II n. 26624 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che l’atto impugnato esponga le ragioni giuridicamente significative e che non ricorrano illogicità evidenti. Il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. In materia di intercettazioni, l’interpretazione del contenuto delle conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità. Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione non richiede l’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, ma una valutazione prognostica tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata aveva applicato la misura della custodia in carcere a un indagato gravemente indiziato di concorso in rapina aggravata, sequestro di persona, detenzione e porto di arma in luogo pubblico, ricettazione e possesso di segni distintivi contraffatti.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. e dell’art. 111, comma 6, Cost., per avere il Tribunale fondato il giudizio cautelare su un percorso meramente presuntivo, costruito sulla contiguità familiare con l’autore materiale del fatto. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione delle esigenze cautelari e l’omessa considerazione di misure meno afflittive.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti. Il Collegio richiama il principio per cui, in tema di provvedimenti sulla libertà personale, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e dell’assenza di illogicità evidenti.

Quanto al primo motivo, la Corte ricorda che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito e sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità. Nella specie il Tribunale ha illustrato le ragioni della valenza indiziante dei dialoghi, li ha collocati in un quadro unitario e li ha riscontrati con ulteriori elementi: la stabile frequentazione con i coindagati, attestata dai controlli di polizia antecedenti ai fatti, e la comunanza di vicende giudiziarie per reati della stessa natura. Le deduzioni difensive, osserva la Corte, non evidenziano alcun profilo di manifesta illogicità e si risolvono in considerazioni di fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama l’orientamento secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta e richiede una valutazione prognostica tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Il Tribunale si è attenuto a tali criteri, desumendo il pericolo dalla personalità dell’indagato, gravato da plurime condanne definitive, dalla gravità dei fatti commessi in concorso, dal consolidato legame con i concorrenti e dall’assenza di una lecita fonte di reddito.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre la trasmissione di copia della decisione al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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