Danno all’immagine della P.A. per false attestazioni di presenza in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 70 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che si allontani dal posto di lavoro senza timbrare il cartellino né giustificare l’assenza viola i doveri di lealtà e fedeltà che informano lo status di pubblico dipendente. Da tale condotta deriva un danno all’immagine della P.A., risarcibile ex se quale danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., oggetto di interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dell’art. 97 Cost., senza che occorra provare spese di ripristino. La fattispecie trova base normativa nell’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, che obbliga il lavoratore a risarcire il danno patrimoniale e il danno d’immagine di cui all’art. 55-quater, comma 3-quater. Sul piano probatorio è ammesso il ricorso alla prova presuntiva. La quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c. può essere ridotta in ragione della limitata estensione temporale della condotta illecita accertata.

Il Fatto

La Procura Regionale ha convenuto in giudizio un dipendente dell’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna per ottenere la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento del pregiudizio erariale. L’addebito riguardava plurime false attestazioni della presenza in servizio, accertate mediante videocamere e GPS installati dall’autorità giudiziaria in sede penale.

Il lavoratore, destinatario di un procedimento penale per il reato di cui agli artt. 81 e 640, comma 2, n. 1, cod. pen., era stato ammesso alla messa alla prova e la vicenda si era conclusa con sentenza di non luogo a procedere per esito positivo della prova. L’Agenzia aveva comunicato che il dipendente aveva già rifuso euro 130,00 a titolo di danno patrimoniale, mentre il rapporto di lavoro, dopo un licenziamento impugnato e definito con transazione, era proseguito. La Procura ha quindi limitato la pretesa al solo danno d’immagine, quantificato in euro 2.714,06, pari al doppio della retribuzione mensile dell’epoca dei fatti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione ha dato conto della regolare costituzione del contraddittorio, dichiarando la contumacia del convenuto ex art. 93 c.g.c. sulla base della relata di notificazione dell’atto di citazione e dell’estratto del verbale di udienza di rinvio.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l’allontanamento illecito dal luogo di lavoro fosse effettivamente intervenuto in misura consistente nel periodo oggetto delle verifiche investigative, sulla base degli esiti delle indagini penali e delle risultanze del procedimento definito con la citata sentenza del G.I.P.

La Sezione ha quindi accertato la consumazione del pregiudizio d’immagine, espressamente previsto dagli artt. 55-quater, comma 3-quater e 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Riunite (Corte conti, SS.RR., n. 10/2003/QM e n. 1/2011/QM), il Collegio ha inquadrato il danno all’immagine quale danno evento riconducibile alla categoria del danno esistenziale, rilevante ex se nell’ambito della clausola generale dell’art. 2043 c.c., letto in collegamento con gli artt. 2, 42, 53 e 97 Cost.

Muovendo dall’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., in adesione all’orientamento di Cass. SS.UU. n. 26972/2008, la Corte ha affermato che il perfezionamento del danno non richiede una deminutio patrimonii: è sufficiente un fatto intrinsecamente dannoso, contrastante con interessi primari protetti in via diretta ed immediata. Sul piano probatorio è ammesso il ricorso alla prova presuntiva, non essendo necessario dimostrare spese concrete di ripristino.

La Sezione ha ritenuto che la condotta del convenuto abbia denotato una deviazione dai doveri di lealtà e fedeltà, con forza lesiva dell’immagine dell’amministrazione sia all’interno sia all’esterno, e ha valorizzato il clamore mediatico suscitato dalla vicenda. Tuttavia, reputando che l’evidenza della condotta illecita fosse circoscritta a limitati contesti temporali, ha quantificato il danno in misura inferiore alla richiesta, determinandolo ex art. 1226 c.c. in euro 1.000,00 e imputandolo a condotta dolosa. Ha confermato la sussistenza del rapporto di servizio, del nesso di causalità e dell’elemento soggettivo del dolo, liquidando le spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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