Presunzione cautelare e ruolo ridimensionato non superano il carcere (Cass. pen. Sez. IV n. 29850 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità in materia cautelare non consente una rivalutazione del compendio fattuale, ma si limita a verificare l’esistenza di una motivazione effettiva, non apparente e giuridicamente plausibile. Il ridimensionamento del ruolo associativo — da organizzatore a partecipe — non elide di per sé la rilevanza cautelare, poiché il giudizio di pericolosità dipende dalla qualità, dall’intensità e dalle modalità del contributo effettivamente prestato. Il solo decorso del tempo non supera la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorrendo elementi specifici e significativi di affievolimento della pericolosità. La valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, è immune da vizi quando il rischio di reiterazione sia collegato alla possibilità di mantenere contatti criminali a distanza.

Il Fatto

Il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare in carcere in forza di una ordinanza del G.i.p. di Milano per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e plurimi episodi di cessione e detenzione di sostanza, anche di ingente quantità. Con sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Milano ha condannato l’imputato, riqualificando il ruolo originariamente contestato di organizzatore in quello di partecipe.

La Corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’appello proposta nell’interesse dell’indagato, valorizzando la preclusione endoprocedimentale derivante da provvedimenti non impugnati e l’assenza di elementi nuovi. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato in quanto infondato. La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, entrambi relativi alla persistente pericolosità e alla ritenuta adeguatezza della sola custodia inframuraria. Precede il richiamo al consolidato orientamento secondo cui il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del compendio fattuale, ma si arresta alla verifica della effettività e non manifesta illogicità della motivazione.

Quanto al rilievo sulla preclusione endoprocessuale, la Corte lo considera non decisivo: anche prescindendo da tale profilo, il provvedimento impugnato si regge su una autonoma, ampia e logica verifica attuale del quadro cautelare, condotta confrontandosi con la riqualificazione del ruolo, il decorso del tempo, la condotta carceraria, il rientro spontaneo e la proposta di collocamento in struttura comunitaria.

Sul merito della pericolosità, il Tribunale ha valorizzato specifici dati tratti dalla sentenza di merito, legittimamente utilizzabile nel procedimento cautelare ove non in modo automatico ma criticamente riferito alle esigenze degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il giudice del riesame ha ricostruito un contributo stabile e qualificato, con conoscenza dei canali di approvvigionamento e cessione e affidamento fiduciario da parte del vertice dell’associazione. La Corte esclude la denunciata contraddizione: l’assenza di autonomia gestionale non elide la rilevanza cautelare delle concrete modalità della partecipazione.

Neppure è fondata la censura sul decorso del tempo. La risalenza dei fatti, isolatamente considerata, non supera la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in mancanza di elementi specifici e significativi dimostrativi di un effettivo affievolimento della pericolosità. Gli elementi dedotti dalla difesa — condotta carceraria, incensuratezza, rientro in Italia, condizioni familiari, disponibilità di una struttura — non possiedono tale efficacia dimostrativa.

Infine, la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari è immune da vizi. Il Tribunale ha osservato che le modalità operative del sodalizio si fondavano su contatti, comunicazioni e raccordi realizzabili anche a distanza, così che la permanenza al domicilio, anche con braccialetto elettronico, non impedirebbe la ripresa dei collegamenti criminali. Il richiamo al trattamento riservato ad altri coimputati è irrilevante, dovendo la valutazione essere individualizzata. Al rigetto conseguono la condanna alle spese e la trasmissione del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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