Diritto all’alloggio di servizio e risarcimento per mancata disponibilità (TAR Campania n. 293 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Una volta assegnato l’alloggio di servizio, che si innesta nel sinallagma del rapporto d’impiego, l’Amministrazione ha il dovere di procurarne la disponibilità, attivando gli strumenti di autotutela esecutiva per liberare il bene eventualmente occupato senza titolo. L’assegnazione dell’alloggio, lungi dal dipendere dalla natura del trasferimento, è connessa all’incarico ricoperto; pertanto la pretesa alla disponibilità dell’alloggio prescinde dal carattere d’autorità o a domanda del trasferimento. Sussiste responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ., con presunzione iuris tantum di colpa del debitore, e l’inerzia protratta nell’esercizio dell’autotutela integra l’elemento soggettivo. Il danno emergente da mancato godimento, in difetto di prova degli esborsi, può essere liquidato equitativamente, anche con abbattimento dell’importo richiesto ai sensi dell’art. 1227 cod. civ..

Il Fatto

Il ricorrente, luogotenente in congedo dell’Arma dei Carabinieri, era stato trasferito da un incarico privo di alloggio di servizio a quello di comandante di Stazione, cui l’alloggio era annesso. L’Amministrazione gli aveva formalmente assegnato l’alloggio con determina e successivo atto notificato, che l’interessato aveva sottoscritto. Tuttavia l’immobile era ancora occupato da altro militare cessato dal servizio: il ricorrente non ne aveva mai conseguito la disponibilità.

Dopo aver chiesto, senza esito, il rimborso delle spese sostenute per raggiungere la sede dalla propria residenza, ha impugnato il diniego e ha chiesto l’accertamento del diritto all’alloggio e al rimborso, ovvero la condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 11.692,80 secondo il costo chilometrico ACI. L’Amministrazione ha resistito eccependo la natura del trasferimento a domanda dell’interessato e la carenza di prova degli esborsi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che al ricorrente spettava l’alloggio in forza degli artt. 363 e 383 del d.P.R. n. 90/2010, che annoverano il comandante di Stazione tra i titolari degli alloggi gratuiti. L’assegnazione, rileva il Tribunale, fu legittimamente disposta e sottoscritta, sicché non può dubitarsi del diritto vantato.

Su tale base il Collegio richiama la giurisprudenza del C.G.A.R.S. n. 11/2023, secondo cui, intervenuta la concessione dell’alloggio, l’Amministrazione ha il dovere di procurarne la disponibilità. Non vale a escludere la pretesa l’occupazione del bene da parte di un militare senza più titolo: è doveroso attivare gli strumenti di autotutela per liberarlo, il che nella specie non è avvenuto nei termini di legge. Irrilevante, poi, è l’assunto che l’alloggio andrebbe assegnato solo “ove esistente”: l’alloggio esisteva, tanto da essere stato oggetto di assegnazione.

Il Tribunale respinge anche l’obiezione sulla natura del trasferimento. L’art. 47 del d.P.R. n. 164/2002, evocato dalla difesa erariale, presuppone la mancata assegnazione dell’alloggio e dunque non è pertinente; il ricorrente, del resto, non ha invocato quel beneficio, ma l’accertamento di un istituto che prescinde dal carattere d’autorità del trasferimento, connesso all’incarico ricoperto. In questa parte il ricorso è accolto.

Quanto al risarcimento, il danno per mancato godimento è ingiusto e legato da nesso causale alle spese di viaggio sostenute. In tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ., opera una presunzione iuris tantum di colpa del debitore; nella specie anche l’elemento soggettivo è dimostrato, risultando l’inerzia dell’Ufficio dal momento della decadenza fino al rilascio dell’immobile.

Il Collegio condivide però le censure sulla quantificazione: il ricorrente non ha provato gli esborsi, il calcolo è aritmeticamente erroneo (41.342,4 km. invece di 41.760) e non tiene conto di licenze, permessi e festività. Le tabelle ACI possono costituire un parametro utile per la liquidazione equitativa, con un abbattimento di circa il 40%: la somma è fissata in € 7.000,00, già rivalutata, oltre interessi legali dalla pubblicazione. Le spese sono compensate a metà, con condanna per la restante quota e oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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