Introduzione di cellulari in carcere non punibile per difetto di tentativo (Cass. pen. Sez. VI n. 31374 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il tentativo del delitto di introduzione indebita di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, di cui all’art. 391-ter cod. pen., la condotta di chi si presenta all’istituto penitenziario occultando sulla persona apparecchi telefonici muniti di schede e caricatori, quand’anche non riesca ad accedere all’area riservata ai colloqui per l’attivazione del metal detector. Il giudizio prognostico ex ante di idoneità causale e di univoca direzione della condotta, richiesto dall’art. 56 cod. pen., non è escluso dal mancato superamento dei controlli, che attiene semmai alla sola consumazione. La determinazione del trattamento sanzionatorio è invece viziata quando la sentenza omette di indicare l’entità della riduzione per il tentativo nella forbice da un terzo a due terzi, non potendo la cornice edittale rispettata supplire alla lacuna.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli per il reato di cui agli artt. 56 e 391-ter cod. pen., perché l’imputata aveva posto in essere atti idonei a introdurre indebitamente nella casa circondariale, ove il marito era detenuto, quattro apparecchi cellulari completi di schede SIM e caricatori.
Avverso la sentenza di secondo grado la difesa proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: l’inidoneità degli atti al conseguimento del risultato, per l’attivazione del metal detector; la sussistenza della particolare tenuità del fatto; la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione; l’omessa indicazione della riduzione di pena per il tentativo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio e inammissibile nel resto. Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la questione è già stata correttamente risolta in sentenza. La condotta dell’imputata, valutata con giudizio prognostico ex ante a norma dell’art. 56 cod. pen., risulta idonea sul piano causale e univocamente diretta alla realizzazione dell’evento, essendo rimasta allo stadio del tentativo solo per l’attivazione del segnale di alert degli apparati di controllo. Non rileva in senso contrario il mancato accesso all’area dei colloqui, perché il superamento dei controlli attiene alla consumazione, non all’idoneità degli atti.
Il secondo motivo è giudicato aspecifico. La Corte richiama le linee interpretative tracciate dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, Tushaj, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo. Nel solco di Sezioni Unite n. 18891 del 27.01.2022, Ubaldi, la particolare tenuità va riconosciuta all’esito di una valutazione complessiva che tenga conto di molteplici indicatori. Nel caso concreto i Giudici hanno valorizzato il numero dei dispositivi, il numero delle SIM a corredo di ciascuno e la preordinazione della condotta, desumendone l’impossibilità di ritenere l’offesa di minimale intensità.
È invece fondato il quarto motivo. La motivazione sul punto è assente nella sentenza di primo grado, che ha ridotto la pena minima del reato consumato di un terzo per le sole attenuanti generiche, senza indicare la riduzione per il tentativo. È meramente apparente l’ordito della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la riduzione fosse stata correttamente operata, benché non valorizzata nel calcolo, sul duplice rilievo della pena compresa nella cornice edittale e dell’assenza di ragioni per contenerla nel minimo. Il ragionamento non pone rimedio alla lacuna della prima sentenza.
Assorbiti gli altri motivi, la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, e dichiara l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 391-ter c.p. – Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti
- Art. 624 c.p.p. – Annullamento parziale