Annullamento parziale per motivazione assertiva sul diniego di particolare tenuità (Cass. pen. Sez. III n. 31780 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiesto con specifico motivo di appello, non può essere sorretto da motivazione assertiva che si limiti a richiamare le modalità della condotta. È viziato il provvedimento che indica quale fatto ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. il medesimo fatto integrativo della fattispecie di reato, senza esplicitare le ragioni del rigetto. Il relativo accertamento è rimesso all’esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito, non surrogabile in sede di legittimità. Il vizio motivazionale determina l’annullamento parziale con rinvio, restando irrevocabile l’affermazione di responsabilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21.11.2025, confermava la decisione del Tribunale di Marsala che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 e lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione. Il beneficio era stato percepito in relazione alla mancata comunicazione, nei termini, dell’avvenuta assunzione lavorativa.

Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: vizio di motivazione in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato, e violazione dell’art. 131-bis cod. pen. per motivazione assertiva sul diniego della causa di non punibilità. La questione approda così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che le deduzioni sono del tutto generiche e non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva evidenziato che il ricorrente aveva omesso di comunicare nel termine previsto dall’art. 3, comma 8, d.l. n. 4/2019 l’avvenuta assunzione lavorativa, informazione dovuta e rilevante ai fini della revoca o riduzione del beneficio.

Il confronto con le ragioni del provvedimento impugnato è doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., perché la funzione tipica del ricorso è la critica argomentata. Trova applicazione il principio per cui i motivi sono generici non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, secondo i precedenti richiamati (Sez. 2 n. 19951 del 2008; Sez. 5 n. 28011 del 2013; Sez. 2 n. 11951 del 2014). La mancanza di specificità conduce all’inammissibilità a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il secondo motivo è invece fondato. A fronte di uno specifico motivo di appello sul diniego della causa di non punibilità, la Corte territoriale aveva espresso una motivazione assertiva ed erronea, richiamando quale fatto ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. il medesimo fatto integrativo della fattispecie contestata, senza esplicitare le ragioni del diniego.

Tale vizio investe un ambito della decisione rimesso all’esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito. Ne consegue l’annullamento parziale con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, perché valuti con giudizio di fatto non surrogabile in sede di legittimità l’applicabilità della causa di non punibilità. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto; essendosi formato il giudicato sull’accertamento del fatto-reato e sulla responsabilità (Sez. 3 n. 50215 del 2015), ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. è dichiarata irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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