Attività extraprofessionale del militare non autorizzata e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 486 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente, compreso il personale militare, che svolga senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza un’attività extraistituzionale retribuita è tenuto al risarcimento del danno erariale, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001. L’attività di consulenza legale occasionale, non rientrando nella riserva prevista dall’art. 2, comma 6, l. n. 247 del 2012 né tra quelle libere, è autorizzabile in astratto, ma la sua concreta effettuazione senza provvedimento abilitativo integra comunque violazione della norma. Il danno è quantificato nel compenso indebitamente percepito. La natura dolosa della condotta, desumibile dalla specifica formazione giuridica del dipendente e dalla volontarietà della violazione, esclude l’applicazione del potere riduttivo.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha citato in giudizio un ufficiale superiore dipendente del Ministero della difesa, chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’amministrazione, di una somma fino alla concorrenza di euro 100.000,00, oltre accessori. Secondo la prospettazione attorea, il convenuto avrebbe svolto in via di fatto un’attività privata retribuita di intermediazione e consulenza legale a favore di un terzo, percependo nel 2019 un assegno di pari importo, in assenza di qualsiasi autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali.
L’accertamento traeva origine da una notitia damni trasmessa dalla Guardia di Finanza, nell’ambito di verifiche antiriciclaggio. La difesa del convenuto ha sostenuto che l’importo incassato costituisse caparra confirmatoria per la vendita di un immobile, e non compenso professionale, chiedendo in via subordinata l’esercizio del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda anzitutto che la responsabilità amministrativa esige il concorso di un danno patrimoniale attuale e concreto, del nesso di causalità, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave e del rapporto di servizio. Il Collegio afferma che l’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 si applica anche al personale militare, non essendo smentito dagli artt. 894 e 896 c.o.m., con richiamo alla propria giurisprudenza (Sez. III app. n. 376 del 2023).
Sul piano oggettivo, la Corte qualifica l’attività come autorizzabile: si tratta di consulenza legale occasionale, prestata una sola volta, che non rientra nella riserva prevista dall’art. 2, comma 6, l. n. 247 del 2012, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. Sez. VI n. 18734 del 2025; Cass. civ. Sez. II n. 21101 del 2025). Non ricorrendo né un’attività vietata né un’attività libera, essa resta subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione datrice di lavoro, che nel caso concreto non è mai intervenuta.
Quanto alla qualificazione del rapporto, il Collegio ritiene che la somma di euro 100.000,00 costituisca il compenso per l’assistenza legale prestata in occasione della successione ereditaria del terzo. Il compromesso prodotto a difesa non regge: privo di data certa e quindi inopponibile ai terzi ex art. 2704 cod. civ., e smentito dalle dichiarazioni del sottoscrittore, che ha escluso ogni interesse all’acquisto dell’immobile.
Il danno è determinato in misura pari al compenso indebitamente ricevuto, cioè in euro 100.000,00, ed è imputato all’amministrazione datrice di lavoro. La Sezione ravvisa il dolo nella specifica formazione giuridica del convenuto e nella volontarietà della condotta, escludendo perciò il potere riduttivo. Il convenuto è condannato al pagamento della somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e delle spese di giustizia.
Nota della Redazione
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