L’appello avverso sentenza di rito impone la riproposizione dei motivi di merito (Cons. Stato n. 4048 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che impugna una sentenza di primo grado pronunciata soltanto in rito ha l’onere di riproporre espressamente, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., i motivi di merito non esaminati dal giudice di prime cure, a pena di inammissibilità dell’appello. Qualora la sentenza impugnata si fondi su autonome rationes decidendi tutte convergenti nella reiezione, è sufficiente la conferma di una sola di esse per rendere inutile l’esame delle censure rivolte agli altri capi. La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. ha natura sussidiaria e non sostitutiva: non può supplire alla mancata prova dell’esistenza del danno, ma solo alla difficoltà della sua quantificazione.

Il Fatto

Una società titolare di un piano di lottizzazione convenzionato con un Comune presenta istanza di permesso di costruire per un edificio produttivo. L’istanza viene respinta; la società impugna il diniego, che il TAR annulla con sentenza passata in giudicato. Nel frattempo la società aveva agito per l’accertamento della scadenza della convenzione e della proroga dei termini di consegna delle opere, oltre che per la condanna del Comune all’adempimento. Ottenuto il titolo edilizio, propone motivi aggiunti per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Il TAR dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e respinge i motivi aggiunti risarcitori, compensando le spese. La società appella, contestando sia la declaratoria di improcedibilità sia il rigetto della domanda risarcitoria nelle sue due voci di danno.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio, applicando il criterio della ragione più liquida, esamina direttamente i motivi di impugnazione anziché le eccezioni pregiudiziali riproposte dal Comune. Rileva che il ricorso introduttivo era preordinato all’esecuzione della convenzione urbanistica: la prima e la seconda domanda risultano superate dal giudicato formatosi sulla scadenza della convenzione, mentre la terza e la quarta non vengono compiutamente riproposte in appello.

Il passaggio centrale riguarda l’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.: la parte che impugna una sentenza pronunciata solo in rito deve espressamente riproporre i motivi di merito non esaminati, altrimenti si intendono rinunciati. L’appello, privo dei fatti costitutivi della domanda di primo grado, è pertanto inammissibile sotto questo profilo (conf. Cons. Stato, Sez. VII, n. 10455 del 2023).

Sul secondo motivo, relativo al danno da mancata vendita, il Collegio osserva che il TAR aveva addotto tre autonome ragioni di reiezione. L’appellante ne contesta solo la prima, mentre la seconda è impugnata genericamente e la terza non è affatto impugnata: per l’orientamento richiamato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 848 del 2023) la conferma di una sola ratio decidendi rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi. Nel merito, il preliminare privo di data certa non è opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., mancando la prova di un evento che ne renda certa l’anteriorità (Cons. Stato, Sez. V, n. 6147 del 2025).

Sulla seconda voce, il danno da IMU, il Collegio conferma il rigetto: non vi è prova che il tempestivo rilascio del permesso avrebbe consentito di realizzare e alienare l’immobile evitando il tributo. La liquidazione equitativa presuppone la dimostrata esistenza di un danno certo e non può sopperire alle carenze probatorie della parte (Cass. civ., Sez. II, n. 2230 del 2026). L’appello è quindi respinto, con condanna della società alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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