Documentazione falsa e rigetto vincolato dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare (TAR Lombardia n. 3634 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di documentazione falsa o contraffatta a sostegno della domanda di emersione dal rapporto di lavoro irregolare è circostanza di per sé idonea a giustificare, in termini vincolati, la reiezione dell’istanza. L’amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità, poiché la conseguenza inammissibilità della domanda discende direttamente dalla legge. La produzione di un documento non autentico, oltre a violare la disciplina sulla documentazione falsa, impedisce di comprovare la presenza in Italia in data anteriore all’8 marzo 2020. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non rileva, trattandosi di attività integralmente vincolata.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino egiziano, aveva inoltrato il 12 agosto 2020 istanza di emersione dal rapporto di lavoro irregolare ai sensi del d.l. n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, sulla base del rapporto instaurato con un datore di lavoro.

Dopo la rinuncia del datore di lavoro dell’11 ottobre 2021, lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Lodi ha negato il beneficio, rilevando la falsità della ricetta medica prodotta a comprova della presenza in Italia. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui la produzione di documentazione falsa in sede di istanza di emersione o rinnovo del titolo di soggiorno giustifica, in termini vincolati, la reiezione della richiesta, richiamando la Sez. IV n. 1680 del 2024 del medesimo TAR e la Sez. I-ter n. 15239 del 2025 del TAR Lazio.

Nel caso concreto è pacifico che il ricorrente abbia presentato documentazione non veritiera: il medico, interpellato, ha espressamente disconosciuto il certificato a sua firma prodotto in sede procedimentale. La non genuinità non è stata smentita in giudizio, poiché l’obiezione relativa all’impossibilità di ricordare un nome straniero tra i molti pazienti visitati è priva di pregio.

Il Tribunale richiama l’art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020, secondo cui il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’art. 1344 cod. civ., con revoca del permesso eventualmente rilasciato. Sottolinea inoltre che l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 prevede che la presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporti automaticamente l’inammissibilità della domanda.

Da qui la natura vincolata del provvedimento: di fronte a un documento accertato come non autentico, l’amministrazione non conserva alcun margine di discrezionalità. La produzione del documento falso, da un lato, viola la disciplina richiamata; dall’altro, non consente di comprovare la presenza in Italia in data anteriore all’8 marzo 2020, requisito per accedere alla procedura di emersione.

Non può essere valorizzata l’ulteriore documentazione proveniente da un gestore telefonico, né il ricorrente può invocare la mancata instaurazione del contraddittorio, trattandosi di attività del tutto vincolata. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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