Pene sostitutive in appello: consenso dell’imputato e limiti al rito cartolare (Cass. pen. Sez. VI n. 2077 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive introdotte dalla riforma c.d. Cartabia, l’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 ne estende l’applicabilità ai procedimenti pendenti in primo grado o in appello al 30 dicembre 2022. Nei giudizi di appello in cui il quadro sanzionatorio sia già cristallizzato e non subisca modificazioni per effetto della decisione, la corte territoriale non può applicare d’ufficio la pena sostitutiva a norma dell’art. 545-bis cod. proc. pen. La richiesta di sostituzione formulata dal difensore è pertanto inammissibile se non è supportata dal consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei termini previsti dal rito. Il meccanismo bifasico previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen. opera, invece, quando i presupposti applicativi sopravvengono solo in appello.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 12.02.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova il 20.09.2022, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Con l’atto di appello il difensore aveva chiesto l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis legge n. 689/1981, come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 150/2022. La corte territoriale ha dichiarato la richiesta inammissibile perché non formulata direttamente dall’imputato, né supportata da procura speciale. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 d.lgs. n. 150/2022 e prospettando, in via subordinata, una disparità di trattamento tra rito cartolare e udienza partecipata.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione affronta la questione del termine entro cui l’imputato deve esprimere, nel giudizio di appello, il consenso all’applicazione di una pena sostitutiva diversa da quella pecuniaria. L’art. 545-bis cod. proc. pen., nel testo vigente al momento della decisione impugnata, è dettato per il processo di primo grado e non indica il termine ultimo valido in appello.
Il collegio ricostruisce i due orientamenti formatisi sul punto. Secondo un primo indirizzo, il meccanismo bifasico può operare anche all’esito del giudizio di appello, consentendo all’imputato non presente alla lettura del dispositivo di esprimere il consenso in una udienza appositamente fissata (Sez. 6 n. 14035 del 20.02.2024). Secondo altro indirizzo, l’art. 545-bis cod. proc. pen. è applicabile in appello solo quando la possibilità di sostituzione sopravvenga per effetto della sentenza di secondo grado, ossia nei casi di riforma della sentenza di assoluzione o di riduzione della pena entro i limiti di legge (Sez. 2 n. 2341 del 19.12.2023; Sez. 3 n. 12760 del 14.11.2023).
La Corte aderisce all’impostazione che distingue tra contenuti formalmente ostativi e mera omissione. Quando il quadro sanzionatorio è già cristallizzato e non muta in appello, attivare il meccanismo bifasico contrasterebbe con i principi di economicità e speditezza del rito: l’imputato deve non solo compulsare la corte con apposito motivo di gravame, ma anche prestare il consenso prima della definizione del giudizio, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, a pena di inammissibilità (Sez. 6 n. 30711 del 30.05.2024).
Il collegio osserva che tale lettura è confermata dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 31/2024, che ha coordinato la fase di appello con il procedimento di sostituzione delle pene detentive brevi. In particolare, l’art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen. disciplina l’ipotesi in cui la pena sostitutiva sia applicata per effetto della decisione sull’impugnazione, prevedendo il deposito del dispositivo e l’assegnazione di un termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso. La riforma ribadisce quindi la distinzione tra i casi in cui la situazione processuale è compatibile con la sostituzione solo per effetto della sentenza d’appello, e quelli in cui il trattamento sanzionatorio non muta: in questa seconda ipotesi la corte non può procedere d’ufficio e la richiesta del difensore priva del consenso dell’imputato è inammissibile.
Nel caso concreto la possibilità di sostituire la pena detentiva non è effetto della sentenza di secondo grado. Il consenso doveva quindi essere espresso prima dell’udienza non partecipata. La corte territoriale ha correttamente dichiarato inammissibile il motivo di appello del difensore non munito di procura speciale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 545-bis c.p.p. – Condanna a pena sostitutiva
- Art. 598-bis c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti