Errore materiale nell’offerta economica emendabile e non determina l’esclusione (TAR Lombardia n. 3267 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche l’errore materiale nell’offerta economica, consistente in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, è rettificabile dalla stazione appaltante con l’ordinaria diligenza e una semplice operazione aritmetica. La clausola del Disciplinare che sanziona con l’esclusione l’offerta indeterminata va interpretata secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, in coerenza con i principi del risultato e dell’accesso al mercato di cui al d.lgs. n. 36 del 2023. Non può reputarsi indeterminata un’offerta economica frutto di un mero errore materiale facilmente identificabile ed emendabile, espressamente ammesso a rettifica dall’art. 101, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023.

Il Fatto

Il Politecnico di Milano indiceva una gara a procedura telematica aperta per la progettazione e la fornitura della “camera climatica del tunnel cryolab”, finanziata con fondi PNRR. Presentava offerta la società ricorrente, ma era esclusa perché il valore dell’offerta economica indicato nel modello allegato al Disciplinare divergeva da quello inserito a sistema nella piattaforma Sintel. La gara proseguiva e veniva aggiudicata all’unica altra partecipante, la società controinteressata.

Contro l’esclusione e l’aggiudicazione la società esclusa proponeva ricorso principale, con domanda di sospensiva. Si costituivano il Politecnico, l’aggiudicataria e i due Ministeri interessati. La controinteressata proponeva ricorso incidentale di carattere escludente, contestando la conformità dell’offerta tecnica della ricorrente principale. Dopo la camera di consiglio dell’8 luglio 2025, la causa giungeva alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il ricorso principale, che appare fondato. Il bando fissava la base d’asta in euro 1.378.500,00 e il Disciplinare imponeva di presentare l’offerta tramite il modello allegato n. 10, aggiungendo il costo della sicurezza per rischi di interferenza, non soggetto a ribasso, determinato in euro 1.500,00. Il medesimo valore complessivo doveva essere inserito anche nel campo dedicato della piattaforma Sintel; in caso di incongruenza fra i due importi, il Disciplinare prevedeva l’esclusione per indeterminatezza.

La ricorrente compilava il modello indicando un’offerta di euro 1.280.000,00, cui aggiungeva gli oneri non soggetti a ribasso per un totale di euro 1.281.500,00. All’atto dell’inserimento a sistema, tuttavia, anziché sommare l’importo di euro 1.500,00, lo sottraeva, indicando euro 1.278.500,00. Secondo il Collegio si tratta di un mero errore materiale, facilmente individuabile e rettificabile dalla stazione appaltante, che può correggerlo con una semplice addizione, alla luce della diligenza specifica di cui all’art. 1176, comma 2, cod. civ..

La decisione del Politecnico non rispetta i principi del risultato e dell’accesso al mercato di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 36 del 2023, che precludono un’interpretazione eccessivamente formalistica della legge di gara. La sanabilità delle mere irregolarità è prevista dall’art. 101, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023, mentre il comma 4 ammette la rettifica dell’errore materiale contenuto nell’offerta, purché non comporti una modifica sostanziale. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 4583 del 2025, Cons. Stato, Sez. V, n. 1123 del 2018 e Cons. Stato, Sez. III, n. 7039 del 2018, oltre a TAR Veneto, Sez. I, n. 1205 del 2025. La clausola sull’indeterminatezza va dunque letta secondo proporzionalità e ragionevolezza.

Quanto al ricorso incidentale, il Collegio ricorda che la valutazione dell’offerta tecnica costituisce manifestazione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per evidenti errori o manifesta illogicità (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 4721 del 2022). Esaminati i singoli motivi, nessuna delle censure risulta fondata: il numero di unità di trattamento aria indicato è rispettoso del capitolato; le prestazioni dichiarate risultano conformi ai requisiti minimi; le carenze lamentate attengono a profili valutabili solo in fase esecutiva. Il ricorso incidentale va pertanto integralmente respinto.

Accolto il ricorso principale, il Tribunale annulla l’esclusione e l’aggiudicazione, con conseguente nuova graduatoria che vede al primo posto la società ricorrente. Dichiara quindi l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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