Danno all’immagine della PA e criterio del duplum rideterminato in appello (Corte dei Conti Sez. II App. n. 75 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione, pur fondato sull’art. 97 Cost. e sull’art. 54 Cost., non sussiste in re ipsa: deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, anche mediante prove presuntive ai sensi dell’art. 2729 c.c.. Il clamor fori non integra né costituisce il danno, ma ne indica la dimensione e opera come circostanza aggravante ai fini della quantificazione. Il criterio del duplum di cui all’art. 1, comma 1-sexies, l. n. 20/1994 ha valore di presunzione semplice, superabile da prova contraria, e non vincola il giudice contabile, che può liquidare il danno equitativamente ex art. 1226 c.c. quando il parametro presuntivo non risulti congruo. In presenza di condotte dolose dei concorrenti nell’illecito opera il principio di solidarietà passiva, restando esclusa la parziarietà riservata alle condotte gravemente colpose.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, in parziale accoglimento della domanda, aveva condannato un militare della Guardia di Finanza, all’epoca in servizio presso una Tenenza, al risarcimento del danno all’immagine in favore dell’amministrazione di appartenenza, quantificato in euro 50.000 comprensivi di rivalutazione, oltre interessi legali. La domanda attrice era fondata su una sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile, per i reati di concorso in corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio, commessi in un contesto associativo finalizzato alla commissione di illeciti tributari.
Il giudice di prime cure aveva respinto la domanda sul danno da disservizio, accogliendola solo in relazione al danno all’immagine, ritenuto provato dalla diffusione mediatica della vicenda. L’appellante ha impugnato la pronuncia deducendo un unico motivo: insussistenza del danno all’immagine per difetto di prova, errata applicazione dell’efficacia vincolante della sentenza penale ex art. 651 c.p.p., mancata considerazione della compartecipazione di altri concorrenti e erronea quantificazione del risarcimento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto confermato la promuovibilità dell’azione ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, convertito dalla l. n. 102/2009, trattandosi di condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione. Il vincolo derivante dall’art. 651 c.p.p. copre l’accertamento del fatto e la sua attribuzione all’imputato, ma non esonera il giudice contabile dall’autonoma valutazione degli ulteriori elementi costitutivi dell’illecito, tra cui il nesso causale, il danno risarcibile e l’elemento soggettivo.
La Corte ha ribadito che il danno all’immagine non sussiste in re ipsa: deve essere allegato e provato, anche attraverso il ricorso alle prove presuntive, che assumono rilievo particolare a fronte dell’immaterialità del bene leso. Nella fattispecie sono stati valorizzati gli elementi acquisiti nel giudizio penale, la gravità delle condotte e la loro attitudine a generare discredito, secondo il principio della circolarità delle prove.
Quanto al clamor fori, la Sezione ha confermato l’orientamento secondo cui esso non integra né costituisce il danno, incidendo unicamente sulla sua quantificazione quale aggravante. Non rilevano, di per sé, il numero e il taglio degli articoli, ma l’attitudine della narrazione a generare discredito verso l’amministrazione.
Il motivo relativo alla compartecipazione di altri soggetti nel reato è stato respinto: in presenza di condotte dolose opera il principio di solidarietà passiva ex art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994, non potendo darsi scomputo della quota riferibile a concorrenti non evocati in giudizio, risultando la parziarietà riservata alle sole condotte gravemente colpose.
Parzialmente fondato è risultato il motivo sulla quantificazione. Il duplum previsto dalla disciplina richiamata costituisce presunzione semplice, superabile e non vincolante: la sua base di calcolo deve fondarsi sulle dazioni accertate con sentenza irrevocabile e, per i beni non monetari, sul loro valore commerciale. Poiché il valore del telefono cellulare e dei cesti natalizi non raggiunge l’importo assunto in primo grado, la Corte ha rideterminato il risarcimento in euro 44.000, con conferma della responsabilità e condanna dell’appellante alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 651 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno