Riesame in sede di rinvio, sindacato limitato alle esigenze cautelari già accertate (Cass. pen. Sez. I n. 5175 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il tribunale del riesame è vincolato ai limiti del rinvio tracciati dalla Corte regolatrice. Le questioni relative alla sussistenza delle esigenze cautelari, già accertate con statuizione non più sindacabile, non possono essere riproposte in sede rescissoria. Le doglianze che non si confrontano con il provvedimento impugnato e con i limiti del giudizio di rinvio sono inammissibili per genericità. La dedotta riqualificazione in senso più mite dei fatti riferiti a posizioni di coindagati non incide sulle esigenze cautelari del ricorrente quando il provvedimento abbia, in realtà, solo rimodulato le valutazioni cautelari dei singoli coindagati senza mutare la qualificazione giuridica dei fatti.
Il Fatto
Il procedimento ha ad oggetto una misura interdittiva applicata a un professionista per numerose ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva. A seguito di appello cautelare del pubblico ministero, il tribunale aveva disposto la custodia cautelare in carcere in riforma della decisione del giudice per le indagini preliminari. Su ricorso dell’indagato, la Corte di legittimità ha annullato con rinvio, limitatamente alla scelta della misura.
In sede di rinvio, il tribunale del riesame, prendendo atto della più mite richiesta del pubblico ministero, ha applicato gli arresti domiciliari. Il ricorrente impugna tale ordinanza deducendo violazione della legge processuale in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché generico e in fatto. Le doglianze relative alla violazione della legge processuale non sono ricevibili: il ricorso non indica in cosa essa consista e le norme richiamate non sono sanzionate da una specifica causa di nullità o inutilizzabilità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Anche le censure sulla motivazione sono inammissibili perché, senza confrontarsi con i limiti del giudizio rescissorio tracciati dalla Corte regolatrice, sottopongono non consentite questioni sulla sussistenza delle esigenze cautelari, rimaste ormai accertate e non più sindacabili.
Le doglianze sulla scelta della misura sono del tutto generiche: non si confrontano con il provvedimento impugnato, che ha valorizzato la particolare professionalità nella commissione dei reati e la seriale e professionale reiterazione degli stessi in diversi contesti societari, tali da rendere necessaria la restrizione della libertà personale per impedire la reiterazione delle condotte.
Il lungo arco temporale dei fatti non può essere letto, come vorrebbe il ricorso, in senso favorevole all’indagato, essendosi piuttosto sottolineato che questi si è dedicato professionalmente ad attività illecite neppure specificamente contestate.
È infine manifestamente infondata la questione della pretesa riqualificazione in senso meno grave delle condotte contestate in concorso con altri coindagati: l’ordinanza impugnata non ha operato alcuna diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma si è limitata a mutare, con esclusivo riferimento a tali soggetti, le valutazioni sulle esigenze cautelari delle loro posizioni.
All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 292 c.p.p. – Ordinanza del giudice
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso