Truffa per contributi: inammissibile il ricorso, la prescrizione non rileva (Cass. pen. Sez. VII n. 6518 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione eventualmente intervenuta nelle more del giudizio di legittimità. Ai fini della verifica del termine prescrizionale deve farsi riferimento alla pena massima stabilita all’epoca dei fatti e non a quella eventualmente più elevata introdotta da legge successiva, né al prolungamento del termine ordinario previsto da una disciplina entrata in vigore dopo la cessazione della consumazione del reato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per truffa ai danni di un ente pubblico, avendo ottenuto un contributo sulla base di un contratto di fitto di superfici fondiarie risultato privo di efficacia, perché mancante della parte contraente legittimata alla cessione. La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la condanna con sentenza dell’08.05.2024.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, contestando l’assenza di ingiustizia del profitto e la sussistenza del dolo. Il provvedimento impugnato è giunto all’esame della Sezione VII penale, che ha deciso all’esito dell’udienza del 21.01.2025.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo verte sull’assenza di ingiustizia del profitto. La Corte rileva che sono proprio le modalità truffaldine della condotta a rendere ingiusta la prestazione richiesta, a prescindere dalla corrispondenza all’attività svolta sul fondo. Il diritto vantato poggia su un contratto apocrifo e, in particolare, su un contratto di fitto delle superfici che costituisce condizione di validità della domanda, ma è privo di efficacia perché mancante della parte legittimata alla cessione.

Il ricorrente aveva sostenuto che la sottoscrizione fosse stata apposta dall’erede del proprietario. La sentenza impugnata, tuttavia, dà conto che questi ha dichiarato di avere sottoscritto, sollecitato e rassicurato dal legale dei richiedenti, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestava di avere personalmente apposto la firma del genitore deceduto sul contratto di affitto.

La Corte conferma la sussistenza del dolo, ravvisando la consapevolezza di usare artifizi e raggiri e l’intenzione di indurre in errore l’ente pubblico per ottenere un contributo altrimenti non dovuto; i finanziamenti vennero poi revocati.

Sul piano processuale, l’inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la dichiarazione delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione. La Corte richiama sul punto Sez. 2 n. 28848 dell’8.05.2013, Ciaffoni; Sez. U n. 6903 del 27.5.2016, Nello; Sez. U n. 12602 del 17.12.2015, Ricci; Sez. U n. 32 del 22.11.2000, D.L..

Quanto al termine prescrizionale, la Corte precisa che deve aversi riguardo alla pena massima di anni sei di reclusione stabilita all’epoca dei fatti e non a quella di anni sette introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, essendo la consumazione cessata al 5.07.2017. Né rileva il prolungamento della metà, anziché di un quarto, del termine ordinario, posto che la modifica all’art. 161, comma 2, cod. pen. è entrata in vigore successivamente alla cessazione della consumazione.

La sospensione Covid di 64 giorni nel giudizio di primo grado esclude, in ogni caso, che la prescrizione sia maturata nel corso del giudizio di legittimità. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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