Inammissibili i vizi di motivazione nella sentenza di prescrizione del reato (Cass. pen. Sez. VI n. 9250 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza che ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione non sono rilevabili né le nullità di ordine generale, né i vizi di motivazione della decisione impugnata. L’inevitabile rinvio conseguente all’annullamento imporrebbe, infatti, al giudice del merito di dichiarare immediatamente la prescrizione già intervenuta. Tale limite opera anche quando la sentenza di prescrizione abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili. Il delitto di turbata libertà degli incanti di cui all’art. 353 cod. pen. è reato di pericolo concreto e si configura anche nel mero turbamento, purché la condotta sia idonea a ledere l’interesse pubblico alla libera concorrenza.

Il Fatto

La vicenda riguarda una gara pubblica indetta da un ente già qualificato come IPAB e poi trasformato in persona giuridica di diritto privato, per il restauro e la ristrutturazione edilizia dell’immobile sede dell’ente. Due soggetti sono stati condannati in primo grado per il reato di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen., per avere turbato la gara mediante condotte collusive e la posizione di contiguità tra l’ente appaltante e la società poi risultata aggiudicataria.

La Corte di appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili limitatamente al danno morale. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, il travisamento della prova, il difetto di motivazione sulla mancata assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e la violazione dell’obbligo di astensione previsto dall’art. 7 d.P.R. n. 62/2013.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della rilevabilità dei vizi in una sentenza definita con la declaratoria di prescrizione. Il primo motivo, concernente il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, integrerebbe una nullità; occorre però stabilire se essa sia deducibile quando il procedimento si è chiuso con la prescrizione.

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, nel giudizio di legittimità relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione, perché l’inevitabile rinvio determinerebbe comunque l’obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione. Il principio opera anche in presenza di condanna agli effetti civili, se il ricorso non contiene alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili. Il primo e il secondo motivo sono pertanto inammissibili.

Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ribadisce che il delitto di cui all’art. 353 cod. pen. è reato di pericolo concreto e si configura quando le condotte collusive, violente o decettive si manifestano in una minaccia concreta per la libera concorrenza. L’evento è integrato anche dal mero turbamento, a condizione che la condotta sia idonea a ledere l’interesse pubblico alla libera concorrenza e alla maggiorazione delle offerte. Nel caso concreto la sentenza impugnata ha correttamente ravvisato l’alterazione della gara nella asimmetria informativa del ricorrente rispetto agli altri partecipanti, per avere egli preso parte all’approvazione del progetto e avere usufruito di un maggiore lasso di tempo per elaborare l’offerta.

Quanto all’imputata con funzione di direzione amministrativa dell’ente, la Corte osserva che essa ha partecipato all’approvazione del progetto e che la società poi aggiudicataria le è stata riconducibile fino alla donazione delle quote al coniuge, contestuale alle dimissioni di quest’ultimo dal consiglio di amministrazione dell’ente. Il motivo concernente la violazione dell’obbligo di astensione è inammissibile per difetto di correlazione tra le ragioni della sentenza impugnata e quelle dell’impugnazione: la Corte di appello non ha fondato l’affermazione di responsabilità sull’omessa astensione, ma su una condotta fraudolenta complessivamente considerata, volta a occultare la contiguità tra la società aggiudicataria e l’ente appaltante. Seguono la condanna alle spese processuali, il versamento in favore della Cassa delle ammende e la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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