Contenzioso tributario: dispositivo interno e onere di prova della notifica (Cass. civ. Sez. V n. 300 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, con riguardo alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche apportate all’art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 dall’art. 1, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 220 del 2023, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 276, ultimo comma, c.p.c. non ha rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, poiché l’esistenza della sentenza è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata. Ne discende che la sentenza è valida anche quando agli atti non risulti un dispositivo sottoscritto dal presidente, non essendo previsto nel citato art. 276 c.p.c. alcun corrispondente vizio. Nel medesimo processo, qualora l’atto di appello sia stato notificato a mezzo del servizio postale e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere di produrre, prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, oppure di chiedere di essere rimesso in termini per acquisirne un duplicato.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale tre intimazioni di pagamento relative a tributi vari, eccependo la prescrizione del diritto alla riscossione per essere trascorsi più di dieci anni dalla notifica delle prodromiche cartelle esattoriali. La Commissione, riuniti i procedimenti, accoglieva i ricorsi.
L’agente della riscossione proponeva appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale, che lo dichiarava inammissibile, non avendo rinvenuto in atti gli avvisi di ricevimento dei pieghi raccomandati spediti al contribuente e all’ente impositore, entrambi rimasti contumaci. Contro tale sentenza l’agente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la nullità del verbale dell’udienza di trattazione davanti alla CTR, per non aver riportato il dispositivo della decisione del collegio, con invalidità derivata della sentenza impugnata. La Corte richiama l’art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, che nel giudizio tributario di primo grado rinvia agli artt. 276 e seguenti c.p.c., e l’art. 61 dello stesso decreto, che estende il rinvio al giudizio di appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale.
Il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 276, ultimo comma, c.p.c., dopo la chiusura della votazione il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. Tuttavia, per costante giurisprudenza di legittimità, quel dispositivo non ha rilevanza giuridica esterna ma solo valore interno, poiché l’esistenza della sentenza civile è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito in cancelleria. La sentenza è dunque valida anche in assenza di un dispositivo sottoscritto dal presidente, mancando nella norma la previsione di un corrispondente vizio; sono richiamate Cass. n. 4430/2022 e Cass. n. 22113/2015.
Il principio, enunciato con riguardo al processo civile, è esteso al giudizio tributario: anche qui la sentenza è resa pubblica mediante deposito in segreteria, ex art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, e, nella disciplina applicabile ratione temporis, non è contemplata la lettura del dispositivo in udienza.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava che la CTR avesse fondato la decisione sul rilievo officioso del mancato deposito degli avvisi di ricevimento, senza sottoporre la questione al contraddittorio. La Corte ritiene il motivo infondato: l’art. 101, comma 2, c.p.c. non è applicabile alle questioni di esclusiva rilevanza processuale, come quella sull’ammissibilità dell’impugnazione; l’art. 182 c.p.c. attiene invece alla regolare costituzione delle parti e non al controllo preliminare dell’ammissibilità del gravame. In tema di notifica a mezzo posta, se l’appellato non si costituisce, l’appellante deve produrre l’avviso di ricevimento prima della discussione, a pena di inammissibilità, o chiedere la rimessione in termini. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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