Inammissibile il ricorso che chiede rilettura delle prove e non è specifico (Cass. pen. Sez. VII n. 12648 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è deducibile in sede di legittimità il motivo che demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio, giacché la valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il requisito dell’altruità di cui all’art. 624 cod. pen. è ravvisabile ogni volta che vi sia almeno un soggetto, diverso dall’agente, legato alla cosa da un’effettiva relazione di interesse, secondo la concezione economico-giuridica. L’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. presuppone la destinazione del bene a un pubblico servizio, non la sua appartenenza a un soggetto pubblico. La parte civile costituita che non partecipi personalmente al giudizio di appello e non presenti conclusioni scritte resta presente in virtù del principio di immanenza di cui all’art. 76 cod. proc. pen..

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato il ricorrente per i delitti di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e n. 7, 61 n. 11 cod. pen., alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: la violazione di legge in relazione all’affermazione della responsabilità penale; la mancata riqualificazione del furto in appropriazione indebita; il riconoscimento dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio; il diniego della sostituzione della pena; l’omessa revoca della costituzione di parte civile.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte rileva che la doglianza non è consentita in sede di legittimità, poiché demanda al giudice di legittimità il compito di vagliare le dichiarazioni dei testimoni e la documentazione della struttura sanitaria. Tale valutazione è già stata assolta dai giudici di merito con giudizio conforme nei due gradi. Richiamando le Sezioni Unite n. 22242 del 27.01.2011, la Corte ribadisce che non è possibile procedere alla rilettura degli elementi di fatto, non potendo la mera prospettazione di una diversa valutazione integrare il vizio di legittimità. La sentenza impugnata è immune da vizi logici, e il motivo è sul punto anche aspecifico.

Sul secondo motivo, concernente la riqualificazione in appropriazione indebita, la Corte lo ritiene manifestamente infondato perché reiterativo di doglianze già disattese in appello. Ribadisce il principio per cui il requisito dell’altruità è ravvisabile ogniqualvolta sussista una relazione di interesse sulla cosa riferibile a un soggetto diverso dall’agente, aderendo alla concezione economico-giuridica e richiamando Sez. IV n. 229 del 24.01.1995 e Sez. II n. 10734 del 2010. Trattandosi di bene pubblico, non riferibile all’imputato, l’attività di apprensione non è qualificabile come appropriazione indebita.

Sul terzo motivo, relativo all’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., la Corte osserva che esso si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e non è deducibile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente argomentato sull’appartenenza dei beni alla struttura ospedaliera e sulla loro destinazione a pubblico servizio, secondo l’insegnamento di Sez. VI n. 698 del 03.12.2013: le cose destinate a pubblico servizio non si identificano in quelle di pubblica fruizione, ma in quelle destinate a un servizio fruibile dal pubblico.

Sul quarto motivo, concernente il diniego di sostituzione della pena ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e degli artt. 53, 58 e 59 della legge 689 del 1981, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. La sentenza di appello ha formulato un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura dei reati, valutando gli aspetti soggettivi della personalità dell’imputato. Il certificato penale prodotto non configura il dedotto travisamento, non comprovando l’assenza di precedenti.

Sul quinto motivo la Corte conferma l’orientamento per cui il rinvio alle conclusioni ex art. 523 cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente alle conclusioni in primo grado. La parte civile che non partecipi al giudizio di appello e non presenti conclusioni scritte resta presente in virtù del principio di immanenza di cui all’art. 76 cod. proc. pen., richiamando Sez. V n. 24637 del 06.04.2018. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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