Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su Carta elettronica docente (TAR Veneto n. 1753 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato del giudice ordinario e ne ordina l’attuazione nel termine fissato. La nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia presuppone l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale integrino le “altre ragioni ostative” elaborate dall’Adunanza Plenaria.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso l’accertamento del diritto all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero al pagamento dell’importo complessivo di € 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24, da erogare tramite il medesimo sistema.
Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, il ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza per conseguire l’attuazione del giudicato, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, che ha reso le copie attestate conformi titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Il Tribunale accerta l’inutile decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e la definitività della pronuncia, attestata dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. Ritiene quindi ragionevole desumere, dalle allegazioni e dalle prove documentali, la mancata esecuzione e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale attuazione al titolo nel termine di 60 giorni, attivando la “Carta elettronica” e versandovi l’importo oggetto del capo condannatorio.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro Dirigente, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.
Il Tribunale respinge invece la domanda di penalità di mora. Richiamata la decisione dell’Ad. Plen. n. 15 del 2014, osserva che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”, in considerazione della specialità favorevole del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito giustificano, in concreto, la mancata condanna. Rileva inoltre che l’esecuzione coinvolge un procedimento complesso, articolato in più fasi e affidato a strutture centralizzate, sì che il ritardo è riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso seriale sulla Carta elettronica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con clausola di distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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