Frazionamento abusivo del credito: improponibilità solo in rito e sanzione delle spese (Cass. civ. Sez. Un. n. 7299 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo a un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, siano in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, salvo che si accerti in capo al creditore un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata. In mancanza, la domanda abusivamente frazionata è dichiarata improponibile, ma si tratta di pronuncia solo in rito, che non preclude la riproposizione unitaria. Qualora questa non sia possibile per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione separatamente proposta, il giudice deve decidere nel merito e sanzionare la condotta del creditore in sede di spese di lite, ex artt. 88 e 92, primo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una struttura sanitaria operante in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale chiedeva, con due distinti ricorsi monitori presentati nella stessa data, il pagamento di corrispettivi per prestazioni rese in mesi diversi. Il decreto ingiuntivo relativo a una mensilità non veniva opposto e diveniva definitivo; quello relativo alla mensilità successiva era opposto dalla struttura committente.

Il tribunale dichiarava improponibile la domanda per frazionamento di un unico credito, e la corte d’appello confermava, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul frazionamento. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la Prima Sezione, con ordinanza interlocutoria, rimetteva la questione alle Sezioni Unite per la trasversalità del tema.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite ricostruiscono l’evoluzione dell’indirizzo: dalla libera frazionabilità affermata da Cass. S.U. n. 108 del 2000, al ribaltamento di Cass. S.U. n. 23726 del 2007, che ricollega il divieto ai principi di correttezza e buona fede e al giusto processo, fino alle sentenze gemelle n. 4090 e 4091 del 2017, che spostano il focus sull’interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.

La Corte ribadisce che oggetto del contrasto non è il frazionamento in sé, ma il suo abuso, nella duplice veste della pretesa creditoria ingiustificatamente parcellizzata e della proliferazione di azioni su crediti analoghi inseriti in una relazione di durata. Il fondamento normativo è individuato nel giusto processo ex art. 111 Cost. e nei doveri di lealtà e probità delle parti.

Sul primo quesito dell’ordinanza interlocutoria, la Corte condivide l’indirizzo prevalente: a fronte di una domanda abusivamente frazionata la conseguenza è l’improponibilità, pronuncia solo in rito, che non preclude la riproposizione unitaria. Ma la regola non è predicabile in ogni situazione.

Quando l’improponibilità non sia una pronuncia solo in rito — perché la domanda non è più riproponibile unitariamente per il giudicato formatosi sulla frazione già azionata — la soluzione deve mutare. Qui l’improponibilità si tradurrebbe in una confisca del diritto di azione, incompatibile con il principio di proporzionalità, con l’art. 6 CEDU e con la giurisprudenza della Corte EDU, Trevisanato c. Italia, 15.09.2016. Il giudice deve allora pronunciarsi sul merito, accertando l’esistenza e la consistenza del credito.

L’abuso non resta però senza sanzione: opera la leva delle spese processuali. Il giudice può escludere la condanna in favore del creditore o porre in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, primo comma, cod. proc. civ., scindendo la condanna dalla soccombenza. Il ricorso è accolto sotto entrambi i profili, con cassazione e rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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