Notifica ex art. 15 l. fall. e validità della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 7920 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La data di deliberazione della sentenza, diversamente dalla data di pubblicazione, non è elemento essenziale dell’atto e la sua eventuale erronea indicazione non ne determina la nullità, rilevando esclusivamente che la pubblicazione sia posteriore all’udienza di comparizione in cui il giudice monocratico si è riservato di riferire al collegio. La designazione del collegio non richiede uno specifico atto, essendo derivazione di previsioni tabellari, sicché i disallineamenti del fascicolo telematico costituiscono mere irregolarità. Nel procedimento prefallimentare la notificazione disciplinata dall’art. 15, comma 3, l. fall. costituisce disciplina speciale che prevale su quella ordinaria del codice di rito: essa si perfeziona, in caso di esito negativo del tentativo presso la sede risultante dal registro delle imprese, con il deposito dell’atto nella casa comunale, senza obbligo di indicare l’orario del tentativo e senza che l’ufficiale giudiziario debba effettuare ulteriori ricerche per accertare l’irreperibilità del destinatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Cosenza ha dichiarato il fallimento di una società a responsabilità limitata, in contumacia, su ricorso di un creditore titolare di un credito portato da decreto ingiuntivo non opposto. Il legale rappresentante della fallita ha proposto reclamo avverso la sentenza, articolato su sette motivi, tutti rigettati dalla Corte d’appello di Catanzaro.
Avverso tale decisione il legale rappresentante, in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione su otto motivi, illustrato da memoria. Il Fallimento ha resistito con controricorso; il creditore istante non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, lamentavano l’omessa acquisizione del fascicolo di primo grado e la nullità della sentenza per asserita precostituzione del collegio, sul presupposto che la sottoscrizione del giudice fosse avvenuta in un momento anteriore o coincidente con la designazione del collegio risultante dal fascicolo telematico. La Corte ha rilevato l’innegabile confusione tra i dati allegati dallo stesso ricorrente, che in parti diverse dell’atto collocava la firma della sentenza in orari e in rapporti diversi rispetto alla designazione.
Il Collegio ha ricordato che la data di deliberazione non è elemento essenziale dell’atto, ma mero atto interno, la cui omissione non produce nullità. Ai fini della validità della sentenza conta esclusivamente la data di pubblicazione, che deve essere posteriore all’udienza di comparizione in cui il giudice si è riservato di riferire al collegio. Le discrasie cronologiche segnalate risultano al più frutto di refusi o disallineamenti del caricamento informatico dei dati, non conducenti al vizio di radicale nullità.
Quanto alla notifica del ricorso prefallimentare, la Corte ha confermato la specialità del procedimento di cui all’art. 15, comma 3, l. fall., disciplina semplificata volta a coniugare la tutela del diritto di difesa con le esigenze di celerità del procedimento concorsuale. Essa prevale sulla disciplina ordinaria del codice di rito, come già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, che ne ha puntualizzato il discrimine rispetto all’art. 145 c.p.c. in ragione della complessità degli interessi coinvolti e della loro rilevanza pubblica.
Il fulcro del sistema risiede nell’onere degli imprenditori iscritti nel registro delle imprese di dotarsi di un indirizzo PEC e di mantenerlo operativo, con la conseguenza che l’irreperibilità del debitore è imputabile alla sua stessa negligenza. Ne deriva che la notifica si perfeziona con il deposito nella casa comunale senza che l’ufficiale giudiziario debba effettuare ulteriori ricerche, né sussiste obbligo di indicare l’orario del tentativo presso la sede sociale a pena di nullità.
Gli ulteriori motivi, relativi alla soglia debitoria, allo stato di insolvenza e alla rimessione in termini per il pagamento del creditore istante, sono stati dichiarati inammissibili per genericità, difetto di autosufficienza o per il venir meno dei presupposti. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese in favore dello Stato per la parte controricorrente ammessa al patrocinio.
Nota della Redazione
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