Interessi moratori professionali decorrono dalla messa in mora (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12088 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali il creditore ha diritto agli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza necessità di alcuna formale costituzione in mora. L’applicabilità della misura legale discende ex lege dall’essere la prestazione pecuniaria dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, indipendentemente da una specifica richiesta del creditore. Nel caso di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ. competono dalla messa in mora, coincidente con la domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale, e non dalla successiva data della liquidazione giudiziale.

Il Fatto

La controversia riguarda l’accertamento e la liquidazione dei compensi professionali spettanti a un avvocato per l’attività resa in favore di una banca nel periodo dal 2001 al 2005, in relazione a 74 giudizi. In sede di rinvio la Corte d’Appello di Napoli aveva condannato la banca al pagamento delle competenze, oltre interessi legali da una certa data e interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 e alla legge n. 81/2017 a decorrere dalla domanda proposta nel giudizio di rinvio.

Il professionista ha impugnato la decisione censurando il momento iniziale di decorrenza degli accessori e la determinazione del compenso. La banca ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e del d.lgs. n. 231/2002: la Corte d’Appello avrebbe dovuto far decorrere gli interessi moratori dalla domanda riconvenzionale formulata con la costituzione nel giudizio di primo grado, e non dalla domanda proposta nel giudizio di rinvio.

La Corte richiama la regola secondo cui, per i compensi professionali, gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ. competono dalla messa in mora, coincidente con la proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non dalla successiva data della liquidazione da parte del giudice (Cass. n. 8611/2022; Cass. n. 24973/2022).

Quanto alle obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza costituzione in mora e senza necessità di specificare nella domanda la natura e la misura degli interessi (Cass. n. 28413/2024; Cass. n. 14911/2019; Cass. n. 36246/2022).

La regola discende ex lege dal dato positivo e dalla sua ratio: l’applicabilità della misura prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dipende dall’essere la prestazione dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, a prescindere da una specifica richiesta.

Il secondo motivo, che sollecita il riesame dei documenti valutati dalla Corte territoriale per ciascuna causa, è dichiarato inammissibile, traducendosi in un rinnovo di accertamenti in fatto non consentito in sede di legittimità. La sentenza è cassata limitatamente al primo motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., condannando la banca al pagamento degli interessi sulla somma determinata con decorrenza antecedente a quella fissata in appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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