Compenso unico al difensore di più parti e obbligazione solidale (Cass. civ. Sez. II n. 14037 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui più parti del processo siano state assistite, anche in virtù di mandati distinti, dal medesimo difensore, questi ha diritto a un unico compenso quando abbia prestato un’attività difensiva sostanzialmente unica. L’identità della prestazione importa, a norma dell’art. 1294 c.c., la solidarietà passiva dell’obbligazione, salva l’azione di regresso ex art. 1299 c.c. La clausola di quota lite pattuita nel contratto di incarico è nulla e non attribuisce natura parziaria al debito. L’aumento per la difesa di più parti, previsto dall’art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, è meramente facoltativo e la sua mancata concessione non inficia la liquidazione tabellare.
Il Fatto
Un avvocato aveva assistito la ricorrente e altri tredici soggetti in un giudizio verso un Comune per il pagamento di indennità di esproprio, conclusosi con una conciliazione. Nell’atto di incarico, sottoscritto da tutti i clienti, era previsto che, oltre a quanto riconosciuto dal giudice a titolo di spese, fosse corrisposto un importo pari al 10% del valore ingiunto e, in caso di transazione, una quota del 10% dell’importo transatto per ciascun firmatario.
Il Tribunale aveva dichiarato nulla la pattuizione percentuale, ricalcolando il compenso ai sensi del D.M. n. 55/2014 in base al valore della domanda e riducendo i parametri della fase di trattazione, con la maggiorazione del 25% per la fase decisionale. La ricorrente ha impugnato per cassazione la liquidazione, contestando il criterio del compenso unico e la reiezione dell’offerta di pagamento.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il criterio di liquidazione. Il giudice di merito aveva liquidato un compenso unico spettante al difensore, e tale scelta è confermata dal fatto che egli ha pronunciato sulla maggiorazione per la difesa di più parti, negandola solo in ragione della semplicità delle questioni: l’aumento ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 è infatti meramente facoltativo.
La tesi della natura parziaria dell’obbligazione, fondata sulla clausola contrattuale che prevedeva il pagamento di una somma pari al 10% per ciascun assistito, è respinta: la clausola, in quella parte, è stata dichiarata nulla, senza che alcunché fosse riconosciuto a tale titolo, avendo il Tribunale proceduto alla liquidazione del compenso unico secondo i valori tabellari per l’attività complessivamente svolta.
Il debito aveva dunque natura solidale, essendo unica la prestazione professionale, unico il contratto di incarico e sussistendo una comunione di interessi determinata dall’identità delle questioni sollevate e dalla convergenza degli atteggiamenti difensivi. La Corte richiama sul punto Cass. n. 20922/2024 e Cass. n. 1729/1976, oltre al principio di Cass. n. 3218/1969: quando più parti siano state assistite dal medesimo difensore, anche in virtù di mandati distinti, questi ha diritto a un unico compenso verso tutte, e l’identità della prestazione comporta, ex art. 1294 c.c., la solidarietà passiva, con possibilità per il creditore di pretendere da ciascun debitore l’intera somma.
Infondato è anche il secondo motivo. L’offerta di pagamento formulata dalla ricorrente non poteva estinguere il debito, essendo di importo inferiore al dovuto: la solidarietà, infatti, consente al creditore di esigere da ciascun condebitore la prestazione per intero.
Il ricorso è respinto. Essendo l’impugnazione definita in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica il terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti di legge, e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1294 c.c. – Solidarietà tra condebitori
- Art. 1299 c.c. – Regresso tra condebitori
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati