Vittima del dovere: status imprescrittibile ma ratei prescrittibili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16186 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, legge n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento. Non sono invece imprescrittibili i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: i ratei delle prestazioni assistenziali restano soggetti alla prescrizione decennale, calcolata a ritroso dalla presentazione della domanda amministrativa. Il giudice di merito che ritenga prescrittibile lo status e non solo i ratei maturati viola l’art. 2934 cod. civ. e l’art. 2946 cod. civ..

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei connessi benefici. La domanda amministrativa era stata presentata il 26 aprile 2017, mentre la conoscenza dell’infermità dipendente da causa di servizio risaliva al 30 dicembre 2006.

Il primo giudice aveva accolto la domanda, riconoscendo lo status e l’imprescrittibilità dell’azione di accertamento. La Corte di appello di Trieste, in accoglimento dell’appello principale del Ministero della Difesa e assorbito quello incidentale, ha riformato la decisione e ha respinto la domanda, ritenendo maturata la prescrizione decennale. Ha escluso che la condizione di vittima del dovere configurasse uno status autonomamente accertabile e imprescrittibile. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo è stato trattato in via logicamente prioritaria. Con esso si denunciava la violazione degli artt. 2934 e 2946 cod. civ., per aver la Corte territoriale negato natura di status alla condizione di vittima del dovere e ritenuto prescrittibile l’accertamento.

Il motivo è fondato. La Corte richiama la propria pronuncia n. 17440 del 2022, che ha affermato il principio secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, legge n. 266 del 2005, ha natura di status. Ne deriva l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non quella dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.

A questo principio hanno dato continuità numerose pronunce, espressamente richiamate: Cass. nn. 3868 e 8960 del 2023, Cass. nn. 9449 e 15461 del 2024, Cass. nn. 617 e 5426 del 2025. La Corte dichiara di voler dare ulteriore conferma a tali precedenti e alle ragioni che li sorreggono, richiamati anche ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

La Corte di appello ha invece ritenuto prescrittibile lo status e non soltanto i ratei delle provvidenze maturati anteriormente al termine di prescrizione, calcolato a ritroso dalla presentazione della domanda amministrativa. Da qui l’accoglimento del secondo motivo.

Le restanti censure, tra cui la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dei limiti del giudicato, nonché il profilo di tutela ex art. 38 Cost., sono rimaste assorbite. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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