Eccezione assorbita riproposta in appello senza appello incidentale (Cass. civ. Sez. I n. 16626 del 21.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che in primo grado risulti vittoriosa per effetto dell’assorbimento di un’eccezione, non esaminata perché logicamente e giuridicamente successiva alla questione accolta, non ha l’onere di proporre appello incidentale per sottoporla nuovamente al giudice del gravame. È sufficiente la sua riproposizione espressa nei termini di cui all’art. 346 cod. proc. civ., diretta a manifestare la volontà di chiederne il riesame e a evitare la presunzione di rinuncia derivante dal comportamento omissivo. Ove l’eccezione sia stata ritualmente riproposta e la Corte d’appello l’abbia comunque omessa, la sentenza è cassata per violazione del diritto di difesa. L’eccezione accolta in primo grado e superata dal giudicato non può dirsi implicitamente disattesa, né la statuizione meramente ad abundantiam integra la ratio decidendi e impone all’appellato l’impugnazione.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi di un originario attore, invocano il risarcimento dei danni per la perdita della proprietà di un fondo espropriato dal Comune convenuto con tre decreti e utilizzato a fini edificatori. Dopo una lunga sequenza di gradi, la Corte d’appello, con sentenza non definitiva, accerta il diritto al risarcimento, sul presupposto che l’omessa sottoposizione dei decreti al visto dell’organo di controllo ne determinasse l’inefficacia, configurando la relativa condicio juris come requisito di efficacia. Con sentenza definitiva liquida la somma in favore degli attori, in parti uguali.
Ricorrono per cassazione entrambe le parti: gli eredi per la ripartizione delle quote, gli interessi e la stima del fondo; il Comune per l’omesso esame dell’eccezione di prescrizione, la legittimazione dell’attore, l’efficacia dei decreti e l’immotivata adesione alle conclusioni del c.t.u.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il primo motivo del ricorso del Comune, riflettente l’omesso esame dell’eccezione di prescrizione, per il suo carattere preliminare rispetto a tutte le altre censure. Il Comune aveva sollevato l’eccezione nella comparsa di costituzione di primo grado, l’aveva ribadita nella riassunzione e nella comparsa conclusionale, e riproposta in appello. La Corte d’appello, pur avendo dato atto della sua proposizione nella narrativa, non aveva rilevato la riproposizione in sede di gravame, omettendo del tutto di pronunciarsi.
La questione non poteva ritenersi inammissibile per mancanza di appello incidentale. Il Comune era stato vittorioso in primo grado per l’avvenuto accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno, che precludendo il riesame nel merito aveva assorbito la prescrizione, questione logicamente e giuridicamente successiva. La parte interamente vittoriosa non ha l’onere dell’appello incidentale per richiamare in discussione eccezioni non accolte, da intendersi come quelle superate o non esaminate perché assorbite: è tenuta soltanto a riproporle espressamente in appello.
La Corte richiama in proposito Cass., Sez. Un., 25/05/2018, n. 13195 e Cass., Sez. III, 1/12/2023, n. 33649, ribadendo che la mera riproposizione orale o scritta è sufficiente a evitare la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 cod. proc. civ.
Nessun rilievo assume che il Tribunale, dopo aver dato atto del giudicato, avesse escluso nel merito l’inefficacia dei decreti: si tratta di argomentazione svolta ad abundantiam, inerente a una questione preclusa dal giudicato, e perciò estranea alla ratio decidendi, non impugnabile dall’appellato. La sentenza è pertanto cassata in accoglimento del primo motivo del ricorso, restando assorbiti gli altri e il ricorso degli eredi, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.
Sulla rinuncia ai primi tre motivi degli eredi, la Corte osserva che, a differenza di quella ex art. 390 cod. proc. civ., non richiede sottoscrizione della parte né mandato speciale, non comportando disposizione del diritto, ma esprimendo una valutazione tecnica del difensore sulle modalità di esercizio dell’impugnazione.
Nota della Redazione
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