Soci a ristretta base: presunzione utili e delega di firma (Cass. civ. Sez. V n. 18354 del 05.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi dei soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili non contrasta con il divieto di presunzione di secondo grado, perché il fatto noto non è costituito dai maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, ma dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni, realizzando un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, sicché non richiede l’indicazione nominativa del delegato né delle ragioni e della durata. La mancata allegazione del p.v.c. all’atto impositivo non ne determina la nullità per difetto di motivazione quando l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, potendo egli consultare la documentazione della società. Infine, la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. opera solo se la causa pregiudicante pende in primo grado.
Il Fatto
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione, ai fini Irpef per l’anno 2008, un maggior reddito di capitale non dichiarato dal contribuente. L’atto impositivo scaturiva dall’accertamento di maggiori ricavi, per lo stesso periodo d’imposta, compiuto a carico di una società di capitali a ristretta base partecipativa, della quale il contribuente deteneva una partecipazione qualificata.
L’opposizione proposta dal contribuente è stata respinta in primo grado e l’appello è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che ha ritenuto corretta la decisione e ha escluso qualsiasi rapporto di pregiudizialità tra il giudizio del socio e quello della società. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione su quattro motivi; l’Amministrazione ha depositato controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la mancata sospensione del giudizio, sostenendo l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. e art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546/1992. La Corte respinge la censura richiamando il principio secondo cui la sospensione necessaria ricorre solo se la causa pregiudicante pende ancora in primo grado; quando invece è definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente valutare se attendere la stabilizzazione ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., applicabile al processo tributario (Cass. n. 7952/2024). Nel caso concreto, la posizione della società si è definita sfavorevolmente per estinzione del giudizio di cassazione, con conseguente venir meno dell’interesse alla censura.
Il secondo motivo contesta la validità dell’atto per essere stato sottoscritto da funzionario delegato senza indicazione delle ragioni e della durata della delega. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la delega di firma realizza un mero decentramento burocratico, restando l’atto imputabile all’organo delegante; l’attuazione può avvenire anche mediante ordini di servizio, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica del delegato (Cass. n. 2698/2025; Cass. n. 11013/2019; Cass. n. 8814/2019).
Il terzo motivo lamenta la nullità dell’atto per omessa allegazione del p.v.c. La Corte ribadisce che la mancata allegazione non rende nullo l’avviso quando l’Amministrazione ha posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, potendo egli contestarne l’an e il quantum debeatur (Cass. n. 33327/2023; Cass. n. 11283/2022; Cass. n. 9323/2017; Cass. n. 26472/2014). Nel caso di specie l’avviso richiamava quello notificato alla società, e il socio ha il potere di consultarne la documentazione (Cass. n. 4239/2022; Cass. n. 8455/2020; Cass. n. 25296/2014).
Il quarto motivo, relativo alla dedotta doppia presunzione, è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, num. 1), cod. proc. civ., essendosi la sentenza conformata all’orientamento consolidato sul punto (Cass. n. 17784/2025; Cass. n. 2752/2024; Cass. n. 18383/2020). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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