Eccezione di pagamento parziale del TFR e onere della prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18526 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pagamento, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito, incombe al creditore che pretenda di imputare l’adempimento ad altro credito l’onere della prova delle condizioni di una diversa imputazione. Ne consegue che, allorché una parte agisca per l’adempimento di un proprio credito e l’altra parte dimostri di aver pagato somme di denaro senza imputare il pagamento a quel credito, spetta al creditore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell’esistenza di quest’ultimo. La natura cartolare del mezzo di pagamento non incide su tale valutazione, una volta ritenuta, in base al materiale istruttorio raccolto, la sua necessaria imputazione a parziale pagamento del credito in assenza di elementi in senso contrario.

Il Fatto

Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma di € 7.116,00 a titolo di TFR. A seguito dell’opposizione, il Tribunale aveva respinto l’eccezione, formulata dalla società debitrice ingiunta, di avvenuto pagamento della somma di € 5.324 tramite tre assegni bancari.

La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha invece giudicato fondata l’eccezione di avvenuto parziale pagamento del TFR, ritenendo che il creditore, il quale aveva agito per il pagamento del TFR, non avesse allegato l’esistenza di altri crediti cui imputare il pagamento avvenuto in data posteriore alla risoluzione del rapporto. Ha quindi condannato la società al pagamento della sola somma di € 1.792 a titolo di TFR residuo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 342, 346 e 434 cod. proc. civ., come modificati dall’art. 54, primo comma, lett. e-ter, del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni in legge n. 134/2012, per non avere la Corte territoriale rilevato che l’atto di appello era privo degli elementi prescritti per la sua redazione. Il motivo è inammissibile: per la proposizione dell’appello non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione di primo grado.

La Corte aggiunge che dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta alcuna statuizione sull’ammissibilità dell’appello, che dunque si deve ritenere non sollevata o comunque implicitamente respinta. Il ricorrente non indica come, dove e quando abbia sollevato la relativa questione nel grado pertinente, con conseguente tardività o novità del rilievo.

Il secondo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 1193 e 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale fatto erronea applicazione dei criteri di riparto dell’onere della prova in materia di imputazione del pagamento, mediante la produzione di assegni che per loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare.

Anche tale motivo è inammissibile, perché la sentenza gravata è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata in motivazione, secondo cui, in tema di pagamento, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee a estinguere il debito, incombe al creditore che pretenda di imputare l’adempimento ad altro credito l’onere della prova delle condizioni di una diversa imputazione (Cass. n. 1064/2005, n. 8066/2017).

Applicando tali principi, la Corte di Napoli, atteso che il creditore del TFR non aveva allegato né in primo né in secondo grado l’esistenza di altri crediti cui imputare il pagamento parziale avvenuto in data posteriore alla risoluzione del rapporto, ha ritenuto fondata l’eccezione. La Corte esclude che su tale valutazione incida la natura cartolare del mezzo di pagamento. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto; nessun provvedimento sulle spese, stante la mancata costituzione di controparte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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