Motivazione per relationem nulla se non autosufficiente nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 18792 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza recepisca autonomamente i contenuti mutuati e li sottoponga a valutazione critica, sì da restare autosufficiente. È invece nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, rendendo impossibile individuare le ragioni del dispositivo. Parimenti è nulla la sentenza d’appello motivata per relationem alla decisione di primo grado quando la laconicità impedisca di verificare che il giudice di secondo grado sia pervenuto alla condivisione attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Il libero convincimento del giudice di merito nella valutazione delle prove resta insindacabile in sede di legittimità e non è configurabile come vizio di violazione di legge.
Il Fatto
Una società operante nel mercato immobiliare, con ristretta base sociale, era stata accertata nei confronti di una socia per maggior reddito derivante da tre compravendite. I prezzi dichiarati risultavano inferiori agli importi dei mutui contratti o ai valori indicati in banca per ottenere le linee di credito. In mancanza di mutuo, l’Ufficio aveva desunto il prezzo normale da vendite simili assistite da mutuo e lo aveva applicato alle altre operazioni coeve del medesimo complesso.
La contribuente impugnava l’accertamento. La Commissione tributaria regionale confermava la ripresa relativa alla compravendita confrontata con le risultanze del mutuo e annullava le riprese sulle due compravendite non assistite da mutuo. Avverso tale decisione la parte privata proponeva ricorso principale e l’Agenzia delle entrate ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale è dichiarato inammissibile. Con esso si prospettava violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. e degli artt. 39 e 42 d.P.R. n. 600/1973, lamentando il mancato apprezzamento del disconoscimento della copia fotostatica della promessa di vendita. La Corte rileva che la censura richiede un apprezzamento sull’apporto probatorio già compiuto dai giudici di merito, estraneo al perimetro di cognizione.
La circostanza del disconoscimento non muta le prospettive: la querela di falso proposta avverso il preliminare è stata ritenuta inammissibile dal Tribunale in sede civile, per non avere ad oggetto un atto proveniente da pubblico ufficiale. Quanto al disconoscimento dinanzi al giudice tributario, manca la prova della contestazione e della sua tempestività, non essendo riportati i passaggi processuali ove la censura fu mossa. Il motivo è pertanto inammissibile.
La Corte ribadisce che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in legittimità. La denuncia della violazione di tali regole non configura un vizio di violazione di norme processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di fatto, censurabile solo nei limiti del difetto di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012. Il giudice del merito non è tenuto a confutare esplicitamente gli elementi probatori non accolti.
È invece fondato il ricorso incidentale. La Corte osserva che l’appartenenza al medesimo complesso immobiliare non esauriva le doglianze dell’appello, che investivano anche la rendita catastale, la contestualità delle vendite e l’identità tipologica, profili rimasti privi di risposta. Il riferimento alla “più precisa corrispondenza” dei motivi di primo grado non vale come motivazione per relationem. Questa è legittima solo se la sentenza recepisce autonomamente i contenuti mutuati e li vaglia criticamente (Cass. Sez. Un. n. 14815/2008); è nulla se si limita alla mera indicazione della fonte (Cass. n. 107/2015). È nulla la sentenza d’appello motivata per relationem alla decisione di primo grado quando la laconicità non consenta di appurare l’esame dei motivi di gravame (Cass. n. 22022/2017). La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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