Revoca del decreto di estinzione per istanza di fissazione tempestiva (Cass. civ. Sez. V n. 19001 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione, disciplinato dall’art. 380-bis c.p.c. nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022, la mancata proposizione dell’istanza di decisione dopo la proposta sintetica di definizione determina l’estinzione del giudizio, dichiarata con decreto, avverso il quale l’unico rimedio è l’opposizione ex art. 391 c.p.c., da proporsi a pena di inammissibilità nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Ove però l’istanza di fissazione dell’udienza sia stata depositata tempestivamente, e l’estinzione sia stata dichiarata per un malfunzionamento del sistema informatico che non aveva registrato la proposta, il decreto di estinzione va revocato, non essendosi perfezionata la decisione. In tema di impugnazione, la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre l’ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., anche se il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava al contribuente una intimazione di pagamento emessa ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, riferita a numerose cartelle risalenti agli anni 2002-2012. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Potenza, che accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando la somma dovuta in euro 12.130,64.

La Commissione tributaria regionale della Basilicata, preso atto dell’annullamento di alcune cartelle ai sensi del d.lgs. n. 119/2018, dichiarava la cessazione della materia del contendere per quelle posizioni, rigettava l’appello principale dell’agente e accoglieva l’appello incidentale del contribuente, annullando l’intimazione. L’agente proponeva ricorso per cassazione; nelle more veniva emesso decreto di estinzione, cui seguiva istanza di fissazione dell’udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente la richiesta di fissazione dell’udienza. La proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. era stata comunicata il 21 ottobre 2024; l’istanza di fissazione era stata depositata il 27 novembre 2024, entro il termine di quaranta giorni, il cui scadere cadeva il 30 novembre 2024.

Il decreto di estinzione era stato emesso perché la proposta, per un malfunzionamento del sistema informatico, non risultava registrata nell’applicativo. La Corte rileva che, essendo stata presentata tempestivamente anche l’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391 c.p.c., la decisione non si era perfezionata e non aveva natura di provvedimento, richiamando Sez. Un. n. 29842 del 2024. Dispone quindi la revoca del decreto di estinzione.

Nel merito, il ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Commissione regionale dichiarato l’inesistenza di talune notifiche, senza considerare che erano avvenute a mani di persona convivente con il contribuente.

Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte richiama il principio per cui la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo e il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori, come affermato da Sez. VI-2 n. 7724 del 2022.

La Commissione regionale, con accertamento in fatto confermativo, aveva stabilito che gli atti erano stati ricevuti da un soggetto capace ma non convivente con il ricorrente, rendendo necessaria la raccomandata informativa, la cui omissione determinava l’inesistenza della notifica e l’illegittimità della pretesa impositiva. A fronte di una doppia conforme, la censura si risolveva in una richiesta di riesame nel merito dell’accertamento compiuto. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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