Dichiarazione sostitutiva reddituale efficace senza indicazione specifica del reddito familiare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19929 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Con le modifiche apportate all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. dal d.l. n. 269/2003 non è imposto all’interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo uno schema normativamente predeterminato, né è richiesto l’uso di rigide formule. La legge non esige che venga allegata una separata dichiarazione reddituale, purché la dichiarazione sostitutiva possegga i connotati necessari: sottoscrizione, data certa e impegno a comunicare le variazioni. Non è pertanto richiesta l’indicazione specifica dell’entità del reddito familiare, in un’ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la ratio di favorire l’effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benché diretta a evitare e punire gli abusi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva adito il giudice del lavoro nel procedimento ex art. 445-bis, sesto comma, cod. proc. civ., vedendo rigettate le proprie domande e risultando condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’I.N.P.S. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; l’I.N.P.S. si è limitato a depositare procura speciale alle liti.

Il giudice di merito aveva ritenuto inefficace la dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso introduttivo, per mancata specificazione del reddito del nucleo familiare del dichiarante. La questione approda così in Cassazione, dove si chiede se tale omissione comporti l’inefficacia della dichiarazione e il conseguente venir meno del beneficio.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 445-bis, sesto comma, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Sostiene che il giudice a quo abbia errato nel valutare l’inefficacia della dichiarazione.

La Corte dichiara di voler dare continuità a un orientamento consolidato. Richiama Cass. n. 19887/2023, Cass. n. 11511/2024, Cass. n. 27443/2022, Cass. n. 16589/2022, Cass. n. 9412/2020, Cass. n. 24303/2016 e Cass. n. 8478/2017, oltre a Cass. 27/11/2024 n. 30515, per affermare che dalla legge non è richiesta una separata dichiarazione reddituale e che l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. non impone l’indicazione specifica dell’entità del reddito.

Nel caso concreto la dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso introduttivo risulta datata, sottoscritta dal ricorrente e reca l’impegno a comunicare la variazione dei redditi dichiarati. Presenta dunque i connotati necessari individuati dalla giurisprudenza.

Alla luce del principio richiamato, la dichiarazione è idonea a produrre gli effetti previsti dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., essendo irrilevante la mancata indicazione specifica del reddito familiare. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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