Appello avverso declinatoria di competenza investe il tribunale anche del merito (Cass. civ. Sez. III n. 21102 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice di pace declina la competenza per valore ed è proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia di incompetenza, il tribunale adito quale giudice dell’impugnazione resta investito anche del merito della controversia. Se ritiene infondata la censura, il tribunale esamina il merito come giudice d’appello; se la ritiene fondata, previa declaratoria di nullità della sentenza per erronea declinatoria, decide ugualmente il merito senza rimettere la causa al primo giudice. La regola vale anche nel vigore dell’art. 354, terzo comma, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 26, d.lgs. n. 149/2022, che ha ulteriormente ridotto le ipotesi di rimessione al primo giudice ed esclude la costituzionalizzazione del doppio grado di merito.

Il Fatto

La ricorrente, caduta su una buca stradale in un comune campano, conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace l’ente locale per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in poco più di cinquemila euro. Il comune si costituiva e contestava la domanda. Dopo l’istruttoria, con prova per testi e consulenza medico-legale d’ufficio, il giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per valore e compensava le spese.

La ricorrente impugnava la sentenza dichiarativa di incompetenza. Il tribunale, nel ricostituito contraddittorio con l’ente, rigettava l’appello confermando la declinatoria, senza esaminare il merito della domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda l’ambito del potere devolutivo dell’appello proposto contro la sentenza con cui il giudice di pace abbia declinato la competenza in una causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa. Il tribunale, di fronte all’impugnazione che contesti la fondatezza della pronuncia di incompetenza, è investito anche del merito della controversia.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, segnatamente Cass. n. 13623 del 2015, seguita da Cass. n. 33456 del 2019. Da essa discende che, se la censura è ritenuta infondata, il tribunale esamina il merito quale giudice dell’appello: resta escluso sia che la decisione sul merito possa considerarsi resa dal tribunale come giudice di primo grado, sia che al rigetto del motivo sulla competenza debba seguire la rimessione delle parti davanti allo stesso tribunale in veste di giudice competente in primo grado.

Se invece la censura è fondata, e non ricorre alcuna ipotesi di rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., non esistendo una regola omologa a quella già dettata per le sentenze del conciliatore dall’art. 353, quarto comma, cod. proc. civ., abrogato dall’art. 89, comma 1, legge n. 353/1990, il tribunale deve comunque decidere il merito come giudice d’appello, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado.

Le conclusioni sono confortate dalla riduzione delle ipotesi di rimessione operata dall’art. 3, comma 26, d.lgs. n. 149/2022. Il novellato art. 354, terzo comma, cod. proc. civ. esclude ora che anche il rilievo della carenza di giurisdizione comporti la rimessione in primo grado. La norma è indice della volontà di limitare le ipotesi tassative di rimessione e della mancata costituzionalizzazione del doppio grado di merito, già affermata da Cass. n. 22958 del 2010.

Il primo motivo è dunque accolto; i restanti, compreso il quinto relativo alle conseguenze ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio al tribunale in diversa composizione, che dovrà scrutinare nel merito la domanda risarcitoria e regolare le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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