Usura: rilevano le spese trattenute anche se la quietanza attesta l’erogazione (Cass. civ. Sez. III n. 21831 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto anche delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, che siano collegate all’erogazione del credito. La dichiarazione di quietanza contenuta nell’atto di mutuo, se attesta la ricezione della sorte capitale, non esclude che della concreta corresponsione di somme ulteriori, a titolo di oneri accessori, possa essere fornita prova nel giudizio di merito. Il giudice è quindi tenuto a valutare se la limitazione della somma effettivamente corrisposta, dovuta a spese e oneri, abbia comportato il superamento del tasso soglia. La censura che denunci l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ..
Il Fatto
Il mutuatario propone opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso l’iniziativa dell’istituto di credito fondata su un contratto di mutuo. Lamenta che il mutuo, concesso per un importo nominale di euro 160.080,00, era stato in realtà accreditato per soli euro 148.549,40, essendo state trattenute somme a titolo di spese. Secondo l’opponente, tale differenza va ricompresa nel computo del T.A.E.G., che risulterebbe così pari al 7,25%, oltre la soglia antiusura del 6,63% applicabile per il trimestre di riferimento.
Respinta l’opposizione in primo grado e confermato il rigetto in appello, il mutuatario ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione della legge n. 108/1996, dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 1815 cod. civ. Il cessionario del credito resiste e propone ricorso incidentale condizionato sulla propria legittimazione.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla quietanza. Questa è atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra confessione stragiudiziale, contestabile solo con la prova dell’errore di fatto o della violenza ex art. 2732 cod. civ. Il tema, però, non è l’avvenuta ricezione della sorte capitale, bensì la corresponsione di somme ulteriori a titolo di spese. Il percepimento dell’intero non osta al contestuale riversamento di altre somme a titolo di oneri.
Nel merito il ricorso è fondato. La normativa antiusura considera rilevanti tutte le voci del carico economico applicate nel contesto dei rapporti di credito. La disposizione richiamata prevede che, per la determinazione del tasso di interesse, si tenga conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.
Da qui la portata generale del principio, già enunciato con riferimento alle spese di assicurazione gravanti sul mutuatario: qualunque sia la natura delle spese, escluse imposte e tasse, se ne deve tenere conto nella valutazione della natura usuraria degli interessi. La Corte territoriale, invece, si è limitata a prendere atto dell’erogazione integrale e ha omesso di verificare se la concreta limitazione della somma corrisposta, dovuta agli oneri di cui si discute, avesse comportato il superamento del tasso soglia.
La prima doglianza, prospettata come vizio motivazionale, è invece inammissibile: l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 cod. proc. proc. civ. e non l’omesso esame di un fatto decisivo, poiché il motivo di gravame è la domanda sottesa all’appello.
Il ricorso incidentale è rigettato. Nella cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, la prova non può desumersi dalla sola notificazione mediante avviso in Gazzetta Ufficiale, che può assumere al più valore indiziario. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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